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Retribuzioni convenzionali e contributi esteri: l’Agenzia conferma la deducibilità
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero da lavoratori dipendenti residenti in Italia il cui reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali (AdE - Risposta 09 marzo 2026, n. 5)
Retribuzioni convenzionali e contributi esteri: l’Agenzia conferma la deducibilità
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero da lavoratori dipendenti residenti in Italia il cui reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali (AdE - Risposta 09 marzo 2026, n. 5)
La risposta affronta il caso di un contribuente fiscalmente residente in Italia che svolge attività di lavoro dipendente all’estero e che determina il proprio reddito secondo il regime delle retribuzioni convenzionali, previsto dall’art. 51, co. 8-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Tale regime si applica ai lavoratori dipendenti che prestano la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, soggiornando nello Stato estero per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi. In queste circostanze, il reddito imponibile non è determinato sulla base della retribuzione effettivamente percepita, ma secondo valori convenzionali stabiliti annualmente con apposito decreto ministeriale.
Proprio questa modalità di determinazione del reddito solleva il dubbio circa la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero. Infatti, l’art. 51, co. 8-bis del TUIR, opera in deroga ai criteri ordinari di determinazione del reddito di lavoro dipendente, con la conseguenza che non trovano applicazione alcune disposizioni normalmente previste per tali redditi, tra cui quella che esclude dal reddito imponibile i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il sistema del TUIR distingue tra norme che disciplinano la determinazione delle singole categorie di reddito e norme che regolano la determinazione del reddito complessivo. In questo contesto assume rilievo l’art. 10, co. 1, lett. e), del TUIR, che consente la deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati in base alla legge, qualora gli stessi non siano già deducibili nella determinazione dei singoli redditi.
Sul punto, l’Agenzia richiama un orientamento interpretativo consolidato, già espresso in sede parlamentare e successivamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione - con sentenza 27 giugno 2024, n. 17747 e con le successive pronunce n. 9092 e n. 9446 del 2025 – ha affermato che l’esclusione della deducibilità dei contributi nella determinazione del reddito di lavoro dipendente calcolato su base convenzionale non impedisce la deduzione degli stessi dal reddito complessivo. Ciò perché tra le due categorie di norme esiste un rapporto di specialità reciproca: se un onere non è deducibile nella determinazione del singolo reddito, ciò costituisce proprio il presupposto per la sua deduzione nella determinazione del reddito complessivo.
Alla luce di tali principi, l’Agenzia conclude che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori trattenuti e versati dal datore di lavoro estero possono essere dedotti dal reddito complessivo del contribuente, purché risultino dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro e siano versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Dal punto di vista operativo, la deduzione deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, indicando tali contributi nel rigo E21 del modello 730/2025, relativo agli oneri deducibili.
di Anna Russo
Fonte normativa


