(inquery)
Entrate: nuovi chiarimenti sui lavoratori impatriati
Forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al contribuente iscritto all’AIRE che trasferisce la propria residenza in Italia (AdE - risposta 11 marzo 2026 n. 76)
Entrate: nuovi chiarimenti sui lavoratori impatriati
Forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al contribuente iscritto all’AIRE che trasferisce la propria residenza in Italia (AdE - risposta 11 marzo 2026 n. 76)
L'Istante, dopo aver trascorso diversi anni all'estero per motivi lavorativi e essere stato regolarmente iscritto all'AIRE per più di due periodi d'imposta, ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia. A partire dal 2023 ha iniziato a svolgere attività di lavoro dipendente presso un'azienda italiana. In virtù del trasferimento della residenza in Puglia, regione inclusa nell'elenco di cui all'art. 16, co. 5-bis, del DLgs. n. 147/2015, ha usufruito del regime speciale per lavoratori impatriati con l'abbattimento dell'imponibile IRPEF nella misura del 90% (tassazione sul 10% del reddito prodotto) per il periodo d'imposta 2023. A gennaio 2024 ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro dipendente presso un'azienda con sede a Roma e, successivamente, nel mese di aprile 2025, ha trasferito la propria residenza anagrafica nel comune di Roma, regione Lazio.
Ciò premesso, il contribuente chiede se lo spostamento di residenza comporti la perdita del regime fiscale speciale previsto dal comma 5-bis e, a partire dal 2024, se possa continuare a beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati nella misura minore prevista dal comma 1, art. 16, DLgs. 147/2015 (i redditi agevolabili concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo soltanto nella misura del 30%, con conseguente abbattimento Irpef del 70%).
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime speciale per i lavoratori impatriati applicabile sia quello previsto dall'art. 16 del DLgs 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'art. 5 del DLgs n. 209/2023, e si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019.
La normativa fa riferimento alla nozione civilistica di "residenza”, ovvero al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, che coincide con il luogo dove il soggetto normalmente abita. L'abitualità della dimora permane anche se il soggetto lavora al di fuori del comune di residenza, purché conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l'intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Inoltre, si precisa che, ai fini dell'accesso al regime agevolato di maggior favore è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell'impatrio. Ne consegue che, in detta ipotesi, il contribuente non potrà godere della tassazione agevolata del solo 10 per cento del reddito. In sostanza, il successivo trasferimento della residenza in un'altra regione, diversa da quelle richiamate dalla norma, preclude la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento fin dal periodo d'imposta di trasferimento in Italia. In assenza di specifiche preclusioni, si ritiene, tuttavia, che è possibile fruire dell'agevolazione in commento nella misura ordinaria, con conseguente recupero a tassazione dell'eventuale differenza originatasi in applicazione della riduzione del 10 per cento dei redditi agevolabili.
Ciò posto, l'istante, che dichiara di aver trasferito, nel corso del quinquennio agevolabile, la propria residenza dalla regione Puglia alla regione Lazio, potrà beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati nella misura ordinaria, applicando la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 70 per cento a partire dal periodo d'imposta di trasferimento in Italia (nel caso di specie, il 2023).
Resta inteso che, qualora il contribuente dovesse nuovamente cambiare residenza, trasferendosi in una delle regioni individuate dal citato comma 5-bis, non potrà comunque avvalersi della detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa

