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Prestazioni integrative alla NASpI e formazione: domande dal 10 marzo
Rilasciata in produzione la procedura d'invio delle domande integrative alla NASpI e dei programmi formativi (INPS – messaggio 10 marzo 2026 n. 833)
Prestazioni integrative alla NASpI e formazione: domande dal 10 marzo
Rilasciata in produzione la procedura d'invio delle domande integrative alla NASpI e dei programmi formativi (INPS – messaggio 10 marzo 2026 n. 833)
L'articolo 7, comma 3, lettera c), del DM 15 novembre 2023 prevede che il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento eroghi contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.
L'accesso ai contributi suddetti presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con quelle territoriali ed è permesso anche in assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo di cui viene chiesto il finanziamento sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo.
Pertanto, ai fini dell'inoltro della domanda di accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi deve essere allegato obbligatoriamente l'accordo sindacale o il contratto collettivo territoriale; in assenza di tale allegazione la procedura non consente l'invio della domanda.
L'accesso ai contributi è altresì subordinato alla comunicazione preventiva al Fondo e alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, a quelle territoriali della data di avvio, della durata, degli addetti coinvolti e dei contenuti dei programmi formativi per i quali si richiede il contributo.
La comunicazione preventiva al Fondo deve avvenire tramite PEC alla Direzione provinciale dell'INPS di Trento esclusivamente all'indirizzo direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it e l'avvenuto invio deve essere dichiarato nella domanda per i programmi formativi.
I contributi sono erogati nel quadro dei processi di qualificazione del personale volti al miglioramento organizzativo, all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, alla riconversione e riqualificazione del personale e nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale, anche in ottemperanza alle vigenti normative in tema di programmi di gestione degli esuberi o comunque di riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, propedeutici alla concessione delle integrazioni salariali straordinarie. Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi non può essere superiore alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso di altri Fondi, provinciali, nazionali o dell'Unione europea, solo qualora i contributi erogati da altri Fondi siano calcolati sulla base della retribuzione lorda percepita dai lavoratori coinvolti nei programmi formativi.
Inoltre, alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente anche la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro attestante il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l'importo finanziato; in assenza dell'allegato la procedura non consente l'invio della domanda.
La domanda può essere inviata, a partire dal 10 marzo 2026, dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l'apposito servizio presente sul portale istituzionale www.inps.it, digitando nel campo "Cerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Successivamente si deve selezionare l'opzione "CIG e Fondi di solidarietà" e "Fondi di solidarietà". Dal menu a tendina dell'invio domande si deve scegliere per intervento: "002 Formazione" e, quindi, per Fondo: "Fondo Trentino" e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.
Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l'intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell'accordo se successiva.
Domande integrative alla NASpI
L'articolo 7, comma 2, del DM 15 novembre 2023 prevede che il Fondo in parola eroghi tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L'articolo 10 disciplina le tutele integrative delle prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro destinate ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno compiuto 58 anni di età e che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. La contribuzione correlata alla prestazione è versata alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato a cura del Fondo.
La domanda può essere inviata, a partire dal 10 marzo 2026, dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l'apposito servizio presente sul portale istituzionale www.inps.it, digitando nel campo "Cerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Il servizio per l'invio telematico della domanda è disponibile al seguente percorso: "CIG e Fondi di solidarietà" > "Assegno emergenziale".
Il datore di lavoro, al momento della presentazione della domanda, deve selezionare il Fondo, allegando i dati analitici dei lavoratori utilizzando il citato allegato, che costituisce parte integrante della domanda.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


