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Imposta di bollo ed elezione del domicilio digitale degli amministratori
Forniti chiarimenti sul regime dell’imposta di bollo applicabile alla comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di società (AdE - risposta 06 marzo 2026, n. 67)
Imposta di bollo ed elezione del domicilio digitale degli amministratori
Forniti chiarimenti sul regime dell’imposta di bollo applicabile alla comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di società (AdE - risposta 06 marzo 2026, n. 67)
La risposta dell’Agenzia delle Entrate prende avvio dal quadro normativo che disciplina l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle imprese. In origine tale obbligo riguardava le imprese costituite in forma societaria ed è stato introdotto dall'art. 16, co. 6, DL 29 novembre 2008, n.185, con l’obiettivo di favorire la digitalizzazione dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione. La stessa disposizione stabilisce espressamente che l’iscrizione del domicilio digitale dell’impresa e le eventuali successive variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Successivamente, l’obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali dall’art. 5, co. 1, DL 18 ottobre 2012, n. 179. Più di recente, la legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 860, L 30 dicembre 2024, n. 207) ha ulteriormente ampliato l’ambito applicativo della norma, imponendo l’indicazione del domicilio digitale anche agli amministratori delle società. In seguito, l'art. 13, commi 3 e 4, DL del 31 ottobre 2025, n. 159 ha circoscritto tale obbligo ad alcune figure specifiche: l’amministratore unico, l’amministratore delegato oppure, in mancanza di quest’ultimo, il presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre è stato stabilito che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello della società e che le imprese già iscritte devono comunicarlo entro il 31 dicembre 2025 o comunque al momento del conferimento o rinnovo dell’incarico.
Il quesito sottoposto all’Agenzia riguarda proprio il trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle comunicazioni relative al domicilio digitale degli amministratori. In linea generale, secondo la disciplina contenuta nell'art. 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 642, le domande e gli atti presentati al Registro delle imprese sono soggetti a imposta di bollo, con importi differenziati a seconda della tipologia di soggetto che presenta l’istanza (ditte individuali, società di persone o società di capitali).
Tuttavia, per la comunicazione del domicilio digitale delle imprese esiste una specifica disposizione di esenzione, prevista dal citato art. 16, co. 6, DL n. 185/2008. L’Agenzia osserva che tale norma è inserita in un contesto legislativo finalizzato alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e alla promozione della digitalizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.
Nel caso degli amministratori, la normativa che ha introdotto l’obbligo di comunicazione della PEC non contiene una disposizione esplicita che preveda l’esenzione dall’imposta di bollo. Ciò potrebbe far ritenere, in via formale, che la comunicazione sia soggetta al tributo. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate adotta un’interpretazione logico-sistematica della disciplina, tenendo conto sia della finalità della normativa sia del contesto complessivo.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’obbligo imposto agli amministratori risponde alla medesima ratio che giustifica l’obbligo per le imprese: garantire comunicazioni ufficiali, tracciabili e sicure con la pubblica amministrazione e favorire l’integrazione nel sistema digitale nazionale. Inoltre, la formalità richiesta agli amministratori si realizza attraverso atti sostanzialmente analoghi a quelli già previsti per le imprese, per i quali è stabilita l’esenzione dal bollo.
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia conclude che anche la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle imprese può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 16, co. 6, DL 29 novembre 2008, n. 185. L’esenzione si applica anche alle eventuali successive variazioni dell’indirizzo PEC.
La risposta precisa tuttavia due limiti importanti. In primo luogo, l’esenzione riguarda esclusivamente le comunicazioni relative ai soggetti per i quali la legge ha introdotto l’obbligo di domicilio digitale, ossia l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, il presidente del consiglio di amministrazione. In secondo luogo, l’agevolazione non si applica quando la comunicazione al Registro delle imprese contiene ulteriori informazioni o adempimenti oltre alla semplice indicazione del domicilio digitale.
di Anna Russo
Fonte normativa


