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CCNL Sanità 2022-2024: aumenti fino a 530 euro per 137 mila dirigenti
La sottoscrizione dell'accordo apre all'erogazione di arretrati e incrementi mensili strutturali con ricadute immediate sulle buste paga del personale medico-sanitario
CCNL Sanità 2022-2024: aumenti fino a 530 euro per 137 mila dirigenti
La sottoscrizione dell'accordo apre all'erogazione di arretrati e incrementi mensili strutturali con ricadute immediate sulle buste paga del personale medico-sanitario
Il 27 febbraio 2026, presso la sede dell'ARAN, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area della Sanità per il triennio 2022-2024. La firma ha coinvolto la maggioranza delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto medico-sanitario con le rispettive confederazioni; FP-CGIL e CGIL non hanno aderito.
Gli incrementi derivano dalla combinazione di più componenti cumulative con decorrenze differenziate. Dal 1° gennaio 2024, il Minimo Tabellare cresce di 230 euro mensili in modo uniforme per tutti i dirigenti, rideterminando lo stipendio tabellare a 50.005,77 euro annui lordi per tredici mensilità; tale incremento riassorbe e ricomprende le anticipazioni economiche già erogate negli anni 2022 e 2023. Dal 1° gennaio 2025 si aggiungono gli incrementi dell'Indennità di Specificità medico-veterinaria e dell'Indennità di Specificità sanitaria, nelle misure differenziate previste dal contratto per le due categorie. Completano il quadro la revisione dell'Indennità di Direzione U.O.C. - riservata ai titolari di incarico di struttura complessa - e la rideterminazione della Retribuzione di Posizione parte fissa per tutte le tipologie di incarico, con decorrenza 1° gennaio 2024, finanziata a carico del Fondo aziendale. I nuovi valori della Retribuzione di Posizione sono differenziati per area di appartenenza e tipologia di incarico, con importi massimi previsti per i Direttori di struttura complessa e minimi per gli incarichi professionali iniziali.
Il contratto produce effetti economici retroattivi con decorrenza 1° gennaio 2022. Gli arretrati maturati sulla parte fondamentale del trattamento economico sono calcolati al netto dell'Indennità di Vacanza Contrattuale già corrisposta e si differenziano per fascia di incarico e area di appartenenza, con progressione proporzionata alla responsabilità gestionale. Agli arretrati sulla parte fondamentale si aggiungono quelli sulla retribuzione accessoria, i cui valori individuali dipendono dagli accordi di contrattazione collettiva integrativa aziendale.
L'Indennità di Vacanza Contrattuale, già in larga parte corrisposta, ha seguito una progressione in quattro scaglioni temporali. Per gli anni 2022 e 2023 gli importi corrispondono alle anticipazioni economiche già erogate ai sensi della normativa vigente nei rispettivi anni; con decorrenza 1° gennaio 2024, l'indennità è stata rideterminata nelle misure previste dalla legge di bilancio per il 2024, riassorbite e ricomprese negli incrementi tabellari stabiliti dal contratto.
Con decorrenza 1° gennaio 2024, i fondi aziendali per la retribuzione accessoria registrano incrementi strutturali. Il Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro e il Fondo di risultato sono incrementati nelle misure stabilite dal contratto, calcolate in valori medi pro capite annui. A questi si aggiunge un'integrazione aziendale facoltativa, attivabile nei limiti previsti dalla legge di bilancio per il 2025. Le risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario sono state sterilizzate e non concorrono agli incrementi. I valori individuali restano subordinati agli accordi di contrattazione collettiva integrativa aziendale.
Ai dirigenti addetti ai controlli ufficiali con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è riconosciuta, con decorrenza 1° febbraio 2024, un'indennità annua lorda corrisposta per dodici mensilità a carico del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro; cessa dal mese successivo al venir meno dei requisiti soggettivi richiesti.
Il periodo di prova è confermato in sei mesi: il dirigente può essere assegnato a più servizi, ma esclusivamente nella disciplina oggetto del concorso, con esclusione di quelle affini o equipollenti; l'esonero opera per chi abbia già superato la prova o maturato almeno dodici mesi nella medesima qualifica e disciplina.
Il dirigente cessato per recesso volontario o motivi di salute può richiedere la ricostituzione del rapporto entro cinque anni dalla cessazione, anche presso un'Azienda diversa dall'ultima, con pronuncia motivata dell'Azienda entro sessanta giorni e subordinatamente alla disponibilità del posto nel piano triennale dei fabbisogni. Le ferie residue si trasferiscono in caso di mobilità e possono essere fruite durante il preavviso compatibilmente con le esigenze organizzative.
In caso di aggressioni, le Aziende assumono ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio, con possibilità di costituzione di parte civile e di supporto psicologico su richiesta del dirigente.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
CCNL 27/2/2026


