venerdì, 27 febbraio 2026 | 12:11

Il via al nuovo Statuto EnBiCC

Definito lo Statuto dell’Ente Bilaterale del Credito Cooperativo (EnBiCC) - (Cod. CNEL J271)

Il via al nuovo Statuto EnBiCC

Definito lo Statuto dell’Ente Bilaterale del Credito Cooperativo (EnBiCC) - (Cod. CNEL J271)


L’Ente Bilaterale del Credito Cooperativo si configura come uno strumento centrale per la promozione e il sostegno del dialogo sociale e per la gestione di importanti funzioni a supporto del sistema. Tra le sue principali finalità rientrano la promozione e il sostegno delle attività formative, la qualificazione e riqualificazione professionale, il supporto alle politiche di inclusione e pari opportunità, la promozione di buone pratiche contro le discriminazioni, il monitoraggio dei fabbisogni professionali e il sostegno alle dinamiche occupazionali del settore.

Con accordo del 19 febbraio 2026, è stato regolamentato il nuovo Statuto dell'Ente Bilaterale del Credito Cooperativo (EnBiCC), a favore dei quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane.

Sono destinatari dell’Ente:

a) i datori di lavoro che applicano i CCNL Federcasse di tempo in tempo vigenti e che siano associati a Federcasse.

b) previa delibera dell’Assemblea dei Soci, gli altri datori di lavoro operanti nel settore del Credito Cooperativo che applicano i CCNL Federcasse di tempo in tempo vigenti;

c) i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui alle due lettere che precedono; s’intendono come lavoratori tutti quelli con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato ivi compresi gli apprendisti, nonché i dirigenti.

L’Ente ha i seguenti scopi:

a) valorizzazione delle attività di formazione, di riconversione e di riqualificazione professionale, da realizzare anche mediante le convenzioni che il Credito Cooperativo ha stipulato con Enti privati e pubblici, strutture scolastiche e universitarie, di supporto alle esigenze e alle specificità della Categoria del Credito Cooperativo, promosse e/o realizzate dalle Aziende destinatarie di cui al punto a) e b) dell’art. 3, dalle Federazioni o dalle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi;

b) promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l’inclusione di soggetti svantaggiati;

c) supporto alle politiche di pari opportunità;

d) promozione di occupazione buona e di qualità;

e) promozione e realizzazione di indagini sui fabbisogni di professionalità nella Categoria del Credito Cooperativo;

f) promuovere e attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

g) certificazione di contratti di lavoro e di regolarità contributiva;

h) sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione dei rischi tipici del lavoro bancario per i lavoratori;

i) sinergie con le attività delle commissioni e osservatori istituiti dai CCNL Federcasse di volta in volta eventualmente stabilite;

j) gestione, mediante l’apposita sezione di cui all’art. 18 del presente Statuto, del Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità (F.O.C.C.);

k) supporto dell’Osservatorio Nazionale;

l) gestione della Prestazione di sostegno alle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti di cui all’Accordo per l’operatività dell’ente bilaterale EnBiCC e del F.O.C.C.

di Flavia Sansone


Fonte Contrattuale