giovedì, 26 febbraio 2026 | 11:19

CCNL Università: firmato l’accordo per il personale tecnologo

Sottoscritta, il 24 febbraio 2026, la sequenza contrattuale relativa ai tecnologi a tempo indeterminato del comparto Università - (Cod. CNEL S305)

CCNL Università: firmato l’accordo per il personale tecnologo

Sottoscritta, il 24 febbraio 2026, la sequenza contrattuale relativa ai tecnologi a tempo indeterminato del comparto Università - (Cod. CNEL S305)

Il contratto disciplina il personale tecnologo a tempo indeterminato delle Università, nuova figura professionale introdotta dal decreto-legge n. 36/2022 (“ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”), che ha modificato l’articolo 24-ter della legge n. 240/2010.

Il tecnologo, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste in essere dall’Ateneo e in collaborazione con altro personale, svolge attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, nonché di tutela della proprietà industriale. Svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti, nell’ambito delle strutture previste dal modello organizzativo di Ateneo.

L’orario di lavoro dei tecnologi è di 36 ore settimanali ed è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.

Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai tecnologi nell’effettivo svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza, agli stessi sono attribuiti, nel corso della vita lavorativa, incrementi stabili dello stipendio tabellare.

Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata tabella, sulla base dell’accertata valutazione positiva dell’attività effettivamente svolta.

Qualora il tecnologo, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio il passaggio alla posizione stipendiale superiore è ritardato:
- di due anni di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per una durata superiore a cinque giorni;
- un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio fino a cinque giorni.

Vedi tabella

Posizioni stipendiali

Valore annuo per 12 mesi

da 0 a 5

33.000,00

da 6 a 11

36.940.00

da 12 a 17

40.880,00

da 18 a 23

44.820,00

da 24 a 30

48.760,00

da 31 in poi

52.700,00


di Assia Olivetta

Fonte contrattuale