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Credito ABI: ex festività 2026
Indicazioni operative nel comparto del Credito ABI per la fruizione dei permessi relativi alle ex festività anno 2026 - (Cod. CNEL J2E0)
Credito ABI: ex festività 2026
Indicazioni operative nel comparto del Credito ABI per la fruizione dei permessi relativi alle ex festività anno 2026 - (Cod. CNEL J2E0)
I dipendenti del comparto ABI hanno diritto, per l’anno 2026, a cinque giorni i permessi retribuiti per ex festività (art. 61 CCNL Quadri direttivi e Aree professionali - art. 14 Ccnl Dirigenti):
- giovedì 19 marzo 2026 (San Giuseppe)
- giovedì 14 maggio 2026 (Ascensione – 39° giorno dopo Pasqua)
- giovedì 4 giugno 2026 (Corpus Domini – 60° giorno dopo Pasqua)
- lunedì 29 giugno 2026 (Santi Pietro e Paolo – festività per la sola piazza di Roma)
- mercoledì 4 novembre 2026 (Festa dell’Unità nazionale)
Si ha diritto ai permessi giornalieri retribuiti a condizione che:
- le ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito;
- la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
Bisogna fare attenzione a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell’attività lavorativa (solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.
I Quadri Direttivi e Dirigenti contribuiscono con una giornata di “ex-festività” ad alimentare il FOC - Fondo per l’Occupazione, mentre la categoria delle Aree professionali con il versamento di 7 ore e 30 minuti di banca ore, fino al 31 marzo 2026 così come previsto dall’art. 35 CCNL.
Le modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività sono:
1) in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
2) a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l’utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che la/il lavoratrice/lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l’obbligo di inserimento nel piano ferie.
I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, salvo diverse previsioni da accordi aziendali e fermo restando l’impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell’anno di competenza.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale


