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Firmato accordo sul premio di risultato per gli artigiani edili veneti
Con accordo del 12 febbraio 2026 è stato regolamentato il premio di risultato per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto - (Cod. CNEL F015)
Firmato accordo sul premio di risultato per gli artigiani edili veneti
Con accordo del 12 febbraio 2026 è stato regolamentato il premio di risultato per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto - (Cod. CNEL F015)
A partire dal 12 febbraio 2026 è stata ripristinata la regolamentazione del premio di risultato introdotta con l’accordo 3 febbraio 2022 a favore dei dipendenti delle imprese artigiane e delle pmi edili ed affini del Veneto.
La disciplina sui premi di risultato si applica a tutte le imprese edili artigiane e PMI comunque applicanti il vigente CCNL Edilizia Artigiani e PMI e il relativo CIRL Veneto.
Le imprese che intendano individuare uno o più indicatori aziendali legati all'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai fini del riconoscimento ai lavoratori di premi di risultato di ammontare variabile in relazione agli stessi parametri, dovranno inviare ai dipendenti una comunicazione con i seguenti elementi:
- il numero dei dipendenti;
- il periodo di riferimento (che dovrà risultare congruo ai fini dell'incremento degli indicatori individuati);
- gli indicatori al raggiungimento dei quali riconoscere il premio aziendale;
- l'ammontare del premio (che dovrà risultare variabile rispetto al risultato), la sua composizione e le modalità di corresponsione;
- l'importo del premio sarà corrisposto in misura proporzionale all'orario di lavoro del dipendente nel periodo di maturazione e conteggiato in 12 esimi dell'ammontare totale in caso di assunzione in corso del periodo di maturazione;
Copia della comunicazione dell'istituzione del premio di risultato dovrà essere inviata entro 10 giorni alla Commissione provinciale per il parere di conformità alle disposizioni dell'accordo regionale.
Trascorso il periodo di riferimento previsto, dopo la verifica dei risultati, l'impresa darà comunicazione ai lavoratori sulle risultanze del premio.
Tale comunicazione verrà trasmessa entro 10 giorni anche alla Commissione di cui all'articolo successivo.
Resta in ogni caso un onere dell'impresa la conservazione della documentazione probante i risultati ottenuti, le misurazioni degli indicatori e il rispetto delle disposizioni fiscali e normative citate in premessa per poter applicare le agevolazioni fiscali legate ai premi di risultato.
Il presente accordo ha validità di tre anni a decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2028.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale


