martedì, 17 febbraio 2026 | 11:16

Flussi d'ingresso per lavoro non stagionale: ripartizione quote

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali comunica la ripartizione delle quote relative ai flussi d'ingresso per lavoro subordinato non stagionale per l’annualità 2026 (MLPS - nota 16 febbraio 2026 n. 531)

Flussi d'ingresso per lavoro non stagionale: ripartizione quote

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali comunica la ripartizione delle quote relative ai flussi d'ingresso per lavoro subordinato non stagionale per l’annualità 2026 (MLPS - nota 16 febbraio 2026 n. 531)

Con il D.P.C.M. 2 ottobre 2025 è stata approvata la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Sulla base della suddetta programmazione, in considerazione dell'analisi sul fabbisogno di manodopera non comunitaria nei diversi settori economici interessati e dei dati relativi alle istanze presentate, il Ministero ha disposto la ripartizione territoriale delle quote relative ai flussi d'ingresso per lavoro subordinato non stagionale per l’annualità 2026.

Per l'anno 2026 sono attribuite n. 43.300 quote per lavoro subordinato non stagionale, così distribuite:

- n. 25.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan;

- n. 18.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;

- n. 300 quote per lavoro subordinato non stagionale per apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Si ricorda che i settori economici per i quali è stata individuata la necessità di manodopera non comunitaria per lavoro non stagionale sono: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi.

Le quote sono state ripartite a livello provinciale, tuttavia in considerazione dell'esigua numerosità delle domande:

- con riferimento alle quote riservate alle istanze presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro, le quote per i cittadini provenienti dall’Etiopia, dall’Ecuador e dall’Uzbekistan sono state attribuite a livello nazionale e saranno assegnate alle varie province in ordine di arrivo delle domande;

- le quote per le richieste di nulla osta per apolidi e rifugiati sono state attribuite a livello nazionale e saranno assegnate alle varie province in ordine di arrivo delle domande.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

MLPS - nota 16 febbraio 2026 n. 531