giovedì, 12 febbraio 2026 | 13:03

Rapporto di lavoro tra coniugi: prova della subordinazione

In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare, la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e dell'onerosità (CASSAZIONE – ordinanza 04 febbraio 2026 n. 2364)

Rapporto di lavoro tra coniugi: prova della subordinazione

In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare, la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e dell'onerosità (CASSAZIONE – ordinanza 04 febbraio 2026 n. 2364)


Il caso

Nella specie, una Corte d'Appello territoriale, in riforma di sentenza di primo grado, rigettava l'originario ricorso proposto da una lavoratrice contro il coniuge separato, titolare di oreficeria e laboratorio orafo, diretta all'accertamento di rapporto di lavoro subordinato, quale addetta alla vendita presso il negozio di argenteria. Il Tribunale aveva accertato che tra le parti aveva avuto corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con diritto della lavoratrice stessa a essere inquadrata nel 4° livello CCNL Commercio.

In appello, i Giudici, invece, ritenevano carente la prova della subordinazione, in riferimento al vincolo di orario, alla percezione di compenso fisso mensile, all'effettiva soggezione della dipendente ai poteri datoriali del marito, e quindi il materiale probatorio non era sufficiente a far qualificare la prestazione di lavoro come di natura subordinata, tale da superare la presunzione di gratuità connessa al vincolo di coniugio tra le parti.


La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Nel pronunciarsi sul caso di specie, gli Ermellini precisano, anzitutto, che la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità; la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal Giudice di merito rimane censurabile in sede di legittimità solo limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o meno del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali.

Nella fattispecie, non è stato affermato in principio che il rapporto di coniugio escluda la presunzione di onerosità della prestazione lavorativa, ma, piuttosto, che, nel caso concreto, non sono emersi univoci elementi per confermare la dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro; ciò in conformità della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e dell'onerosità.

Tale prova è stata esclusa nel merito dalla Corte distrettuale, con motivazione congrua e priva di vizi logici ed esterna al perimetro del giudizio di legittimità, perché costituente valutazione in fatto delle prove raccolte nelle fasi di merito.

di Francesca Esposito

Fonte normativa