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Aree di crisi industriale complessa: chiarimenti ministeriali
Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sul trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa (MLPS – circolare 10 febbraio 2026 n. 3)
Aree di crisi industriale complessa: chiarimenti ministeriali
Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sul trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa (MLPS – circolare 10 febbraio 2026 n. 3)
Il trattamento di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori dipendenti di aziende rientranti in territori individuati come area di crisi industriale complessa. Il trattamento può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del DLgs n. 148/2015, che disciplinano, rispettivamente, la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell'edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale. Pertanto, lo stesso è autorizzato a favore dei lavoratori delle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, dichiarino di trovarsi nell'impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria. Nel dettaglio, il trattamento può essere autorizzato sia qualora l'impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dei trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di integrazione salariale straordinaria.
Sotto il profilo temporale, il trattamento può essere riconosciuto, alla presenza di determinate condizioni, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.
La gestione dello stanziamento risulta "accentrata": al fine di autorizzare la cassa integrazione non sarà necessario verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole Regioni come per il pregresso, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della legge di Bilancio che stabilisce il rifinanziamento.
Il superamento normativo del preventivo riparto dei finanziamenti tra le Regioni è coerente con l'attuale svolgimento del procedimento, accentrato sia in fase di esame congiunto presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali che nella successiva fase di autorizzazione del trattamento presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali.
Esso, poi, si pone in linea anche con la circostanza che alcune aree di crisi industriale complessa ricomprendono territori ubicati in differenti Regioni.
Per poter beneficiare del trattamento di cassa integrazione straordinaria de quo, l'impresa deve stipulare uno specifico accordo, in sede governativa, con la presenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione interessata e delle Parti sociali.
Considerata la peculiarità della fattispecie, il trattamento, sia per quanto riguarda la fase di consultazione sindacale, sia per quanto concerne il procedimento in generale, si pone in deroga agli articoli 24 e 25 del DLgs n. 148/2015.
Modalità per la presentazione dell'istanza
L'istanza, compilata a cura del referente aziendale secondo l'apposito modulo, deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali - divisione III, entro un congruo termine, comunque non oltre 30 giorni dalla stipula dell'Accordo in sede ministeriale.
La stessa dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
- Relazione tecnica: nella relazione deve essere riportata l'espressa dichiarazione di non poter accedere ad altro trattamento di cassa integrazione straordinaria, con l'indicazione delle motivazioni in riferimento a ciascuna causale e/o del completo utilizzo dei periodi massimi riconoscibili. Nella stessa devono essere precisate le ragioni del ricorso al trattamento richiesto e deve essere riportata la quantificazione dettagliata dei costi della misura parametrati al numero dei lavoratori e alla durata del trattamento, tenuto conto di rotazioni del personale e di periodi di ordinaria operatività. La quantificazione deve, inoltre, essere operata secondo i parametri annualmente indicati dall'INPS e, trattandosi di risorse pubbliche, determinata sulla base delle effettive ed attuali esigenze dell'azienda, sebbene in una chiave prospettica.
- Piano di recupero occupazionale: l'impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione/riqualificazione dei lavoratori. Il piano dovrà essere dettagliatamente illustrato nella relazione tecnica con i precitati percorsi di politiche attive. Devono, inoltre, essere riportate le tempistiche di attuazione dello stesso, nonché le modalità e gli strumenti di monitoraggio delle azioni intraprese. Nel caso di istanze reiterate in annualità successive deve essere presentata, inoltre, una relazione avente ad oggetto il monitoraggio delle attività svolte l'annualità precedente.
- Verbale di accordo governativo: il verbale è stipulato presso il Ministero del lavoro (Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali), con la presenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione interessata e delle Parti sociali.
- Verbale di accordo regionale: il verbale dovrà riportare il dettaglio delle misure di politica attiva da somministrare ai lavoratori interessati al trattamento, concordate con l'impresa e riportate nel succitato piano di recupero occupazionale presentato dall'azienda. In considerazione della novità normativa sopra riportata e della gestione accentrata del finanziamento, non è più necessario fare riferimento alle risorse residue delle annualità precedenti.
- Elenco nominativo dei lavoratori: l'elenco deve essere inoltrato in formato Excel con l'indicazione della percentuale oraria di sospensione di ogni singolo lavoratore.
- Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati firmata.
Nel caso in cui l'impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell'INPS, dovrà inviare l'istanza anche all'ITL competente, al fine di consentire la verifica delle difficoltà finanziarie, fornendo adeguato riscontro in sede di presentazione dell'istanza.
La Direzione generale ammortizzatori sociali - divisione III procede all'istruttoria delle istanze di cassa integrazione per crisi industriale complessa, con la verifica dei requisiti normativi previsti, e all'autorizzazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. La stessa Direzione generale provvede a monitorare annualmente il numero dei lavoratori destinatari del trattamento di sostegno al reddito.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


