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Artigiani e commercianti: contribuzione per l'anno 2026
L'Inps comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2026 (INPS- circolare 09 febbraio 2026 n. 14)
Artigiani e commercianti: contribuzione per l'anno 2026
L'Inps comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2026 (INPS- circolare 09 febbraio 2026 n. 14)
Aliquote contributive artigiani e commercianti
Dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS. Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti dall'anno 2025 sono tutte pari alla misura del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2026, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:
- la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
E' dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili. Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori | 24% | 24,48% |
Contribuzione sul minimale di reddito
Per l'anno 2026, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.808,00 euro. Tale valore è stato ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2026 (58,13 euro) e aggiungendo al prodotto l'importo di 671,39 euro. Ne consegue che, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 4.521,36 (4.513,92 IVS + 7,44 maternità) | € 4611,64 (4.604,20 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato al mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori | € 376,78 (376,16 IVS + 0,62 maternità) | € 384, 31 (€ 383,69 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità) |
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l'anno 2026 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2026 per la quota eccedente il minimale di 18.808,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di 56.224,00 euro. Per i redditi superiori a 56.224,00 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | fino a € 56.224,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 56.224,00 | 25% | 25,48% |
Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2026 (cfr. il successivo par. 5).
Massimale imponibile di reddito annuo
In presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2026 pari a 56.224,00 euro, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2026, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 93.707,00 euro (56.224,00 euro più 37.483,00 euro). I redditi sono limiti individuali da riferire a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa. I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2026, a 122.295,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile. Il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 22.864,51 (€ 56.224*24% + € 37.483*25%) | € 23.314,31 (€ 56.224*24,48% + € 37.483*25,48%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 30.011,51 (€ 56.224*24% + € 66.071*25%) | € 30.598,53 (€ 56.224*24,48% + € 66.071 *25,48%) |
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
- è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2026, ai redditi 2026, da denunciare al fisco nel 2027).
Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.
Il regime, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applica nel 2026 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2025 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2026, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2025 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2026 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2026.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Infine, a seguito dell'aggiornamento della procedura di gestione dell'adesione al regime agevolato, il soggetto che trasferisce la propria attività in un'altra provincia e intende continuare a usufruire del regime agevolato - nell'ambito della stessa gestione - non deve più presentare una nuova domanda di regime agevolato.
Nel caso in cui, invece, il soggetto in questione non voglia più usufruire del regime agevolato, il medesimo deve inviare entro il 28 febbraio 2026 istanza di rinuncia al regime agevolato. La rinuncia al regime agevolato presentata entro tale data determina il ripristino, definitivo, del regime ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Pertanto, l'uscita dal regime contributivo agevolato ha carattere definitivo, precludendo ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.
Le comunicazioni pervenute successivamente al 28 febbraio 2026 determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2027.
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.
I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


