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Fondo di Tesoreria: istruzioni sulla determinazione del requisito dimensionale
L'Inps ha fornito le prime indicazioni sull’attuazione delle modifiche relative agli aspetti di natura contributiva in materia di TFR nonchè sulla composizione dei flussi Uniemens (INPS - circolare 05 febbraio 2026 n. 12)
Fondo di Tesoreria: istruzioni sulla determinazione del requisito dimensionale
L'Inps ha fornito le prime indicazioni sull’attuazione delle modifiche relative agli aspetti di natura contributiva in materia di TFR nonchè sulla composizione dei flussi Uniemens (INPS - circolare 05 febbraio 2026 n. 12)
Ambito di applicazione e requisiti soggettivi
Sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico. Sono altresì obbligati al versamento di tale contributo gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune e, quindi, assoggettati alla disciplina dell’articolo 2120 del codice civile.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina in argomento i dipendenti delle PA salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune. In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto: se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione; se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.
Sono assoggettati all’obbligo contributivo i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dall’esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR, anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile.
Qualora il datore sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.
L’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre, inoltre, per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari. In tali casi, il TFR maturando resta disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, con l’obbligo di versamento delle relative quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.
Determinazione del requisito dimensionale
Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato. Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.
Se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.
Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento.
La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Pertanto, il calcolo della media deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo, garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale.
Relativamente al primo anno di applicazione della novella (2026), l’obbligo contributivo configurato dal nuovo comma 756 dell’articolo 1 della L n. 296/2006 trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024. Ciò in ragione del fatto che, come sopra anticipato, il Legislatore subordina l’insorgenza dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria al superamento della soglia dimensionale calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato. Ne consegue che, per il 2026, il parametro di riferimento è necessariamente l’anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno “precedente” ai fini del calcolo della media occupazionale. Ciò presuppone l’esistenza di un periodo di attività aziendale già avviato e consolidato prima del 2025; pertanto, solo i datori di lavoro in attività nel 2024 dispongono di una base temporale coerente con il dato normativo, volta a valutare la dimensione occupazionale su un arco annuale significativo e comparabile.
Inoltre, un datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nell’anno 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività.
A titolo esemplificativo, il datore di lavoro che abbia avviato l’attività nel mese di aprile 2025 e che, nel medesimo anno, raggiunge una media occupazionale pari a 50 dipendenti, nonostante si trovi nel suo primo anno di attività, è obbligato al versamento contributivo al Fondo di Tesoreria, in quanto il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività fa nascere l’obbligo di conferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Ciò in quanto, nonostante la novella, l’attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell’anno di costituzione dell’azienda, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività.
Ne consegue che, per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente prima della novella di cui all’articolo 1, comma 203, della Legge di Bilancio 2026, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria.
Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.
Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale devono rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it. L’Istituto, in ogni caso, effettua le necessarie verifiche.
Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza. La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5).
Dall’importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% nei confronti dei lavoratori per i quali tale contributo è dovuto. Il contributo dello 0,50% continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.
Decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
Tale contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva, comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria. Il contributo affluisce al Fondo di Tesoreria al netto dell’importo corrispondente al contributo dello 0,50% dovuto per ciascun lavoratore.
Previsto l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria. A favore dei datori di lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014 applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali come sopra illustrati sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
I datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione “1R”, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari.
Le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell’attività. Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.
I datori di lavoro possono assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il 16 maggio pv. A tale fine viene istituito nel flusso Uniemens, il nuovo codice causale “CF05” all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


