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INPGI: rivalutazione pensioni e altre prestazioni previdenziali
L'Istituto comunica gli importi dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni previdenziali e assistenziali rivalutati per l'anno 2026 sulla base della variazione dell'indice Istat (Inpgi - circolare 05 febbraio 2026 n. 1)
INPGI: rivalutazione pensioni e altre prestazioni previdenziali
L'Istituto comunica gli importi dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni previdenziali e assistenziali rivalutati per l'anno 2026 sulla base della variazione dell'indice Istat (Inpgi - circolare 05 febbraio 2026 n. 1)
Importo minimo pensione anticipata
Per gli iscritti all’INPGI il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento dei 66 anni di età, a condizione che risultino versati e attribuiti in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva.
Il diritto alla pensione può essere anticipato a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione (240 contributi mensili) o, indipendentemente dall’età, al perfezionamento di 40 anni di contribuzione (480 contributi mensili), a condizione che l’ammontare della pensione risulti non inferiore ad una soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. La pensione anticipata, se pari o superiore al predetto importo soglia, viene erogata nella sua interezza, senza alcun limite massimo.
Nell’anno 2026 l’assegno sociale INPS è annualmente pari a 7.101,12 euro, di conseguenza, per l’attribuzione della pensione prima dei 66 anni è necessario che il trattamento maturato risulti almeno pari a 10.651,68 euro lordi annui.
Pensione ai superstiti - cumulo con altri redditi
I trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), applicando una riduzione proporzionale all'importo dei redditi personali.
II trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, aventi diritto a pensione.
Ai fini della cumulabilità si considerano tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei TFR comunque denominati, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Nella valutazione dei redditi non si tiene conto dell’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione e, in caso di titolarità di più pensioni, degli importi delle eventuali altre pensioni ai superstiti.
Per l'anno 2026, a seguito della rivalutazione, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) è pari a 1.456,72 euro e l'importo massimo mensile dell'indennità è pari a 1.548,70 euro.
Indennità di maternità - liberi professionisti
Alle libere professioniste e categorie assimilate (freelance con Partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione del diritto d’autore, STP e associati in partecipazione) iscritte all’INPGI, è corrisposta un'indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici, l'indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.
L'indennità è corrisposta in misura pari all'80 per cento di 5/12 del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.
L'indennità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
L'importo minimo dell'indennità (pari a 5 mensilità) è pari a 6.045,50 euro.
L'importo massimo dell'indennità è pari a 30.227,50 euro.
Indennità di degenza ospedaliera
In caso di ricovero ospedaliero ai Co.Co.Co non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che abbiano accreditato almeno un contributo mensile nei 12 mesi che precedono l’evento, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale, spetta un’indennità per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Per il diritto all’indennizzo, con riferimento agli eventi insorti nel 2026, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non deve risultare superiore a 84.425,00 euro.
L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo previsto dall’art. 2 comma 18 della legge 8 agosto 1995 n. 335, valido nell’anno in cui ha avuto inizio il ricovero, diviso per 365 giorni, secondo le seguenti percentuali:
- 16% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data del ricovero;
- 24% del predetto massimale se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data del ricovero;
- 32% del predetto massimale se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data del ricovero.
Ai Co.Co.Co, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che abbiano accreditato almeno un contributo mensile nei 12 mesi che precedono l’evento, è corrisposta dall’Inpgi un’indennità giornaliera di malattia entro il limite massimo di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro (massimo 61 giorni) e comunque non inferiore a 20 gg. nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.
Per il diritto all’indennizzo, con riferimento agli eventi insorti nel 2026, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non deve risultare superiore a 84.425,00 euro.
L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo previsto dall’art. 2 comma 18 della legge 8 agosto 1995 n. 335, valido nell’anno in cui ha avuto inizio la malattia, diviso per 365 giorni, secondo le seguenti percentuali:
- 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data dell'evento;
- 12% del predetto massimale se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data dell'evento;
- 16% del predetto massimale se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data dell'evento.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


