giovedì, 05 febbraio 2026 | 13:19

ADI per le vittime di violenza: i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del lavoro ha fornito alcune precisazioni sull'accesso dell'assegno di inclusione per le vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali (FAQ Ministero del lavoro)

ADI per le vittime di violenza: i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del lavoro ha fornito alcune precisazioni sull'accesso dell'assegno di inclusione per le vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali (FAQ Ministero del lavoro)


Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del DL n. 48/2023 non sono conteggiati nella scala di equivalenza, ai fini dell’accesso all’Assegno di Inclusione, i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico.

Il ricovero o l’inserimento in una struttura si intende a totale carico della pubblica amministrazione qualora non sia richiesto al cittadino di contribuire, a valere su risorse proprie o tramite risorse non pubbliche (terzo settore, fondazioni, ecc.), alle spese di cura, vitto e alloggio.

L’utente è considerato a totale carico della PA anche qualora dovesse provvedere personalmente a spese per altri beni di uso personale (vestiti, sigarette, prodotti per l’igiene personale etc.).


La permanenza nelle case di rifugio, qualora sia a totale carico della Pubblica Amministrazione, impedisce l’accesso alla misura per il periodo in cui la vittima di violenza permane in dette strutture.

Non appena verrà meno la permanenza nel centro a totale carico della PA la vittima di violenza di genere, laddove ne abbia i requisiti, potrà avere accesso all’Adi.

Inoltre, con l’art. 3, comma 1, del DPCM 17 dicembre 2020 è stato istituito il cd “Reddito di Libertà”, un contributo destinato alle donne vittime di violenza, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie di minore età.


di Francesca Esposito

Fonte normativa

  • FAQ Ministero del lavoro