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Bonus ZES unica mezzogiorno: istruzioni operative
L'Istituto fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (INPS - circolare 03 febbraio 2026 n. 10)
Bonus ZES unica mezzogiorno: istruzioni operative
L'Istituto fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (INPS - circolare 03 febbraio 2026 n. 10)
Per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, nei territori delle regioni Abruzzo, Marche, Umbria, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, è riconosciuto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati - cd. Bonus ZES unica per il Mezzogiorno (art. 24, co. 2, DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 4 luglio 2024, n. 95).
La concedibilità dell'esonero contributivo è subordinata al possesso di determinati requisiti afferenti sia al datore di lavoro che al lavoratore:
- il luogo di lavoro deve essere presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno; per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria il beneficio è fruibile a decorrere dal 20 novembre 2025;
- il datore di lavoro deve avere occupato fino a un massimo di 10 dipendenti nel mese in cui procede all'assunzione agevolata; tale requisito deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all'assunzione incentivabile;
- sono esclusi Pubblica amministrazione e datori di lavoro del settore domestico;
- il lavoratore deve aver compiuto 35 anni ed essere disoccupato da almeno 24 mesi; sono ammessi anche lavoratori che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero;
L'agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata , nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Con il D.m. 7 gennaio 2025 sono state adottate le disposizioni attutive.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, ma abbia una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, non è necessario richiedere la preventiva attribuzione di uno specifico codice di autorizzazione, poiché la sussistenza del requisito geografico richiesto viene verificata ex post, mediante la consultazione delle informazioni presenti nelle comunicazioni obbligatorie relative alla sede di lavoro.
Il requisito della disoccupazione per l'ipotesi di nuovo rapporto di lavoro trova applicazione anche nel caso di riassunzione da parte del medesimo datore di lavoro che abbia effettuato la prima assunzione incentivata, beneficiando parzialmente, in relazione alla stessa, dell'esonero, laddove il primo rapporto sia cessato anticipatamente per dimissioni del lavoratore o per licenziamento effettuato oltre i sei mesi successivi all'assunzione incentivata. In ogni caso la nuova assunzione deve essere stata fatta nel periodo agevolato (1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025).
Dall'agevolazione sono esclusi i seguenti rapporti di lavoro:
- trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
- rapporti di apprendistato;
- rapporti di lavoro intermittente o a chiamata.
Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, i requisiti sono verificati in capo all'utilizzatore.
Con riferimento alla misura del beneficio si precisa che:
- per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia di esonero va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo;
- nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Sono escluse dall'esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà;
- il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo in argomento per l'assunzione già effettuata deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" - "Incentivi Decreto Coesione - articolo 24".
Nel modulo di istanza on line devono essere indicate le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell'impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l'assunzione incentivata;
b) i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;
c) l'indicazione della tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro;
d) l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro. Nel caso di rapporto part-time deve essere indicata la retribuzione effettivamente erogata;
e) l'indicazione della regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).
L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti siano rispettati, un riscontro in merito all'accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Si precisa che l'Inps rigetta la domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.
Ai fini dell'ammissione alla fruizione della misura, l'INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante.
L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Il modulo di domanda deve essere utilizzato esclusivamente per la prima assunzione incentivata, mentre, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo spettante per la successiva assunzione del lavoratore, non è previsto l'invio di una nuova richiesta.
Condizioni di esonero e compatibilità
L'agevolazione è subordinata al rispetto:
- dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione;
- delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- della regolarità contributiva;
- degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- dell'incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
- delle disposizioni in materia di "de minimis".
L'agevolazione è compatibile:
- senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prorogata fino al 2027 dalla legge di Bilancio 2025;
- con l'esonero, pari all'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere";
- con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei contributi IVS a carico della lavoratrice madre.
L'esonero non è compatibile, invece:
- con gli esoneri e le riduzioni della contribuzione a carico del datore di lavoro, quali la cd. "Decontribuzione Sud", l'incentivo all'assunzione dei lavoratori disabili, l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;
- con la riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
- con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia;
- i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati assicurati con il regime speciale basato sulle retribuzioni convenzionali.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


