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Gestione separata Inps: aliquote collaboratori 2026
L'Istituto comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2026 da collaboratori e committenti (INPS - circolare 03 febbraio 2026 n. 8)
Gestione separata Inps: aliquote collaboratori 2026
L'Istituto comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2026 da collaboratori e committenti (INPS - circolare 03 febbraio 2026 n. 8)
Per l’anno 2026 l’aliquota contributiva e di computo ai fini dell’IVS per i collaboratori e le figure assimilate (inclusi i magistrati onorari confermati non esclusivi), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non titolari di pensione e di partita IVA è pari al 33 per cento.
All'aliquota IVS sono aggiunte le seguenti:
- 0,50%, aliquota maternità, malattia e ANF;
- 0,22%, aliquota maternità ex art. 7, decreto ministeriale 12 luglio 2007;
- 1,31%, aliquota disoccupazione DIS-COLL.
Le aliquote per il finanziamento delle prestazioni di maternità, malattia, ANF e maternità ex art. 7, dm 12/7/2007 si applicano a tutti i rapporti di collaborazione.
L'aliquota DIS-COLL non si applica alle seguenti tipologie di rapporti di collaborazione:
- partecipante a collegi e commissioni;
- amministratore di Enti locali;
- venditore porta a porta;
- rapporti occasionali autonomi;
- associazione in partecipazione;
- formazione specialistica.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie (inclusi i magistrati onorari confermati non esclusivi) l'aliquota IVS è confermata al 24 per cento.
Lavoro sportivo dilettantistico
Per l'anno 2026 l'aliquota contributiva e di computo ai fini dell’IVS per i collaboratori e le figure assimilate del lavoro sportivo nel settore dilettantistico, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, è pari al 25 per cento.
All'aliquota IVS sono aggiunte le seguenti, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui:
- 0,50%, aliquota maternità, malattia e ANF;
- 0,22%, aliquota maternità ex art. 7, decreto ministeriale 12 luglio 2007;
- 1,31%, aliquota disoccupazione DIS-COLL.
La contribuzione si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.
La medesima disciplina contributiva si applica:
- ai collaboratori che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP. Non vi rientrano coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
- agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti nello specifico registro tenuto dall'autorità vigilante.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota IVS è pari al 24 per cento.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, che prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, quindi previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.
Massimale e minimale contributivo
Il massimale di reddito per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata è pari a 122.295,00 Euro.
Il minimale di reddito per l'accredito contributivo è pari a 18.808,00 euro. Ovviamente, in base all'aliquota applicata si determina l'importo minimo dei contributi da versare per l'anno 2026 ai fini dell'accredito dell'annualità intera.
Ripartizione onere contributivo
La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).
L'obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico per i datori privati e il modello "F24 EP" per le Amministrazioni pubbliche.
Le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026 si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (cd. principio di cassa allargato).
Ne consegue che il versamento dei contributi è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2025.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


