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Lavoratori dello spettacolo e sportivi: contributo di solidarietà e massimali giornalieri
L'Inps comunica i valori, per l'anno 2026, del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva e dei massimali giornalieri per i lavoratori della spettacolo e sportivi (INPS – circolare 30 gennaio 2026 n. 6)
Lavoratori dello spettacolo e sportivi: contributo di solidarietà e massimali giornalieri
L'Inps comunica i valori, per l'anno 2026, del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva e dei massimali giornalieri per i lavoratori della spettacolo e sportivi (INPS – circolare 30 gennaio 2026 n. 6)
Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile che è pari, per l'anno 2026, a 122.295,00 euro.
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore), che si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2026, l'importo di 56.224,00 euro, che rapportato a 12 mesi è pari a 4.685,00 euro (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 122.295,00 euro). Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. L'applicazione di detto contributo aggiuntivo deve avvenire senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per il 2026, a 56.224,00 euro, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio.
Per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2026, è pari a 892,00 euro. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano essere i seguenti:
Fasce di retribuzione giornaliera | Massimale di retribuzione giornaliera imponibile | Giorni di contribuzione accreditati | |
da euro | a euro | euro | |
892,01 | 1.784,00 | 892,00 | 1 |
1.784,01 | 4.460,00 | 1.784,00 | 2 |
4.460,01 | 7.136,00 | 2.676,00 | 3 |
7.136,01 | 9.812,00 | 3.568,00 | 4 |
9.812,01 | 12.488,00 | 4.460,00 | 5 |
12.488,01 | 16.056,00 | 5.352,00 | 6 |
16.056,01 | 19.624,00 | 6.244,00 | 7 |
19.624,01 | 7.136,00 | 8 | |
Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) e il contributo di solidarietà pari allo 0,50% a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo, si applicano sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2026, l'importo di 180,00 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. L'applicazione di tale contributo aggiuntivo deve avvenire senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2026, a 56.224,00 euro, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio.
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità, per l'anno 2026, è pari a 120,00 euro.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, per l'anno 2026, a 122.295,00 euro, il contributo di solidarietà è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di 122.295,00 euro e fino all'importo annuo di 884.462,00 euro.
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2026, l'importo di 56.224,00 euro, che rapportato a 12 mesi è pari a 4.685,00 euro (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 122.295,00 euro).
Con l'entrata in vigore del DLgs n. 36/2021 e posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per il 2026, è pari a 392,00 euro(massimale annuo/312), il contributo di solidarietà è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di 392,00 euro e fino all'importo giornaliero di 2.835,00 euro.
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2026, l'importo di 180,00 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a 392,00 euro.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


