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Permessi per visite e cure mediche: richiesta al datore di lavoro
I lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, dal 1° gennaio 2026 possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali nonché per cure mediche frequenti (art. 2, L 18 luglio 2025 n. 106)
Permessi per visite e cure mediche: richiesta al datore di lavoro
I lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, dal 1° gennaio 2026 possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali nonché per cure mediche frequenti (art. 2, L 18 luglio 2025 n. 106)
Con la circolare dello scorso 19 dicembre n. 152, l'Inps ha precisato che, per potere fruire dei permessi orari in argomento:
- al lavoratore (o al figlio minorenne) deve essere stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara. Per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
- è richiesto che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all'interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche;
- è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso.
Per le 10 ore annue di permesso aggiuntive ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
Nel settore privato, l'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto. In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il beneficio deve essere determinato, ai fini dell'anticipazione e del successivo conguaglio, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente.
Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:
- determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.
Con riguardo al personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche, il trattamento economico relativo ai periodi di permesso è corrisposto dall'Amministrazione o dall'Ente datore di lavoro.
Il lavoratore dipendente che intende usufruire delle 10 ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. A tale fine, è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.
Al momento della richiesta, l'interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a dieci ore nell'arco dell'anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso. Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte. Il diritto del lavoratore di fruire delle 10 ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall'eventuale fruizione del beneficio da parte dell'altro genitore lavoratore.
Nei casi di più figli minori, le 10 ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
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