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Licenziamento durante il periodo di prova
Incombe sul lavoratore licenziato l'onere di provare sia il positivo superamento del periodo di prova sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (CASSAZIONE – Sez. lav. – ordinanza 25 dicembre 2025 n. 34102)
Licenziamento durante il periodo di prova
Incombe sul lavoratore licenziato l'onere di provare sia il positivo superamento del periodo di prova sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (CASSAZIONE – Sez. lav. – ordinanza 25 dicembre 2025 n. 34102)
Nella specie, una Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di un lavoratore intesa all'accertamento della nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento intimatogli, per mancato superamento del periodo di prova.
Secondo i Giudici, il solo decorso di 5 mesi dall'instaurazione del rapporto di lavoro con patto di prova consentiva di ritenere integrato il tempo minimo superato il quale in base alla norma collettiva il datore di lavoro poteva recedere per mancato superamento del patto di prova; l'assenza per malattia del lavoratore, per complessivi 51 giorni, comportante la sospensione del periodo di prova, poteva incidere sul compimento del periodo complessivo della durata della prova ma non assumeva rilievo sul dato oggettivo rappresentato dal decorso di 5 mesi, superiore quindi alla metà del complessivo periodo.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione
Il ragionamento decisorio della Corte di merito non è corretto in diritto. Ribadiscono gli Ermellini, la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.
Il potere di recesso connesso all'espletamento della prova - continua la Suprema Corte - deve essere esercitato in coerenza con la causa del relativo patto ed ha quindi escluso la validità del recesso per mancato superamento della prova qualora le modalità dell'esperimento non fossero risultate adeguate a consentire la effettiva verifica della reciproca convenienza ed in particolare, con riferimento alla posizione del lavoratore, ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova; il recesso durante il patto di prova è stato inoltre ritenuto illegittimo qualora risultasse il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite, incombendo, comunque, sul lavoratore, l'onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo.
Pertanto, l'affermazione della Corte di merito che ha mostrato di ancorare al solo dato oggettivo del superamento del periodo minimo contrattualmente stabilito la facoltà di recedere per la parte datoriale, senza riconoscere a tal fine rilievo alla sospensione del rapporto di lavoro in conseguenza della malattia del lavoratore per 51 giornate ed alla conseguente incidenza che tale periodo, tenuto conto inoltre del mancato espletamento dell'attività lavorativa nei periodi di ferie e festività, aveva potuto avere sull'effettivo dell'esperimento della prova, si pone in contrasto con le finalità dell'istituto e con la specifica causa del patto di prova.
La Corte di merito - concludono i Giudici di legittimità - non poteva arrestarsi al solo dato oggettivo del decorso dei 5 mesi dall'instaurazione del rapporto di lavoro ma doveva verificare se al momento del recesso vi era stato effettivo espletamento della prova per almeno i 3 mesi contrattualmente previsti.
Il licenziamento, dunque, intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso con la conseguenza che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


