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Indennità antitubercolari: importi 2026
Nuovi importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari (INPS – circolare 15 gennaio 2026 n. 2)
Indennità antitubercolari: importi 2026
Nuovi importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari (INPS – circolare 15 gennaio 2026 n. 2)
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal Decreto 19 novembre 2025 circa la perequazione delle pensioni per l'anno 2025 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l'anno 2024 (determinato in via provvisoria in misura pari al +0,8%), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a +1,4% dal 1° gennaio 2026 e a +0,8% dal 1° gennaio 2025.
Di seguito gli importi:
1° gennaio2025 | 1°gennaio 2026 | |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati | € 15,80 | € 16,02 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 419/1975 | € 7,90 | € 8,01 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) | € 26,33 | € 26,70 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) | € 13,16 | € 13,35 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) | € 106,22 | € 107,71 |
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2025 e al 2026, con i nuovi importi.
L'aggiornamento è operato, dal 1° gennaio 2026, anche sulle indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza.
In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera, prevista nella misura fissa di 16,02 euro, deve essere erogata quest'ultima.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


