(inquery)
Cassa assistenza sanitaria Qu.A.S.: aumento contributivo datoriale da gennaio 2026
Aumentata di 20 euro, a decorrere da gennaio 2026, la quota contributiva destinato alla Qu.A.S. - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, a carico azienda
Cassa assistenza sanitaria Qu.A.S.: aumento contributivo datoriale da gennaio 2026
Aumentata di 20 euro, a decorrere da gennaio 2026, la quota contributiva destinato alla Qu.A.S. - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, a carico azienda
Il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, ha previsto l’aumento del contributo destinato alla Qu.A.S. - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri nelle seguenti misure:
- 20 € a carico del datore di lavoro dal 1° gennaio 2025;
- 20 € a carico del datore di lavoro dal 1° gennaio 2026.
Pertanto, il contributo annuale pro capite di € 446, per l’anno 2026, dovrà essere versato come segue:
- Contributo a carico azienda € 390,00;
- Contributo a carico Quadro € 56,00 (contributo invariato);
- Quota costitutiva a carico azienda € 340,00 (contributo invariato) da versare per ciascun quadro di prima iscrizione alla Cassa.
Limitatamente al primo anno il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del Quadro (€ 56,00), mentre è frazionabile la quota a carico dell’Azienda (€ 390,00).
Diversamente, per il settore Turismo, il contributo annuale pro capite di € 430, per l’anno 2026, dovrà essere versato come segue:
- Contributo a carico azienda € 380,00;
- Contributo a carico Quadro € 50,00 (contributo invariato);
- Quota costitutiva a carico azienda € 340,00 (contributo invariato) da versare per ciascun quadro di prima iscrizione alla Cassa.
Limitatamente al primo anno il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del Quadro (€ 50,00), mentre è frazionabile la quota a carico dell’Azienda (€ 380,00).
Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza, comprese quelle di diffusione e consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria, come definito tra le Parti.
L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


