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Manovra 2026: ISEE per specifiche prestazioni
Fornite indicazioni sulla modifica della soglia per il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione (INPS - messaggio 12 gennaio 2026 n. 102)
Manovra 2026: ISEE per specifiche prestazioni
Fornite indicazioni sulla modifica della soglia per il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione (INPS - messaggio 12 gennaio 2026 n. 102)
L'articolo 1, comma 208, della Legge di Bilancio 2026, introduce - dal 1° gennaio 2026 - un nuovo valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, applicabile esclusivamente alle seguenti prestazioni:
- assegno di inclusione (ADI);
- supporto per la formazione e il lavoro (SFL);
- assegno unico e universale per i figli a carico (AUU);
- bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione;
- bonus nuovi nati.
ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione
Per il calcolo dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione il citato articolo 1, comma 208 modifica in modo più favorevole la soglia prevista dal Regolamento ISEE, che riduce il valore dell'immobile in cui risiede il nucleo familiare ISEE, e prevede delle maggiorazioni della scala di equivalenza più favorevoli in relazione alla presenza di figli nel nucleo familiare.
In particolare, nel calcolo dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione:
- la franchigia relativa alla casa di abitazione ai fini ISEE è fissata a 91.500 euro, fatta eccezione per i nuclei familiari la cui casa è ubicata nel Comune capoluogo di una delle Città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia) per i quali la franchigia è fissata a 120.000 euro.
Per tutti i nuclei familiari, inoltre, l'incremento della franchigia di 2.500 euro per ogni figlio convivente è applicato a ogni figlio successivo al primo;
- le maggiorazioni della scala di equivalenza previste per i nuclei familiari con figli sono rideterminate nei seguenti valori:
1) 0,10 in caso di nuclei familiari con 2 figli;
2) 0,25 in caso di nuclei familiari con 3 figli;
3) 0,40 in caso di nuclei familiari con 4 figli;
4) 0,55 in caso di nuclei familiari con almeno 5 figli.
L'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione si applica esclusivamente alle suddette prestazioni. Per le altre prestazioni continuano ad applicarsi gli indicatori già utilizzati.
In attesa dell'aggiornamento del modello tipo della DSU, dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, da approvare con decreto direttoriale, l'Istituto ha provveduto a modificare le procedure per consentire il calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.
A seguito di tali modifiche nel quadro A "Nucleo familiare", sezione "nuclei familiari con almeno tre figli" del Modulo MB. 1 della DSU Mini e della DSU Integrale, nonché del Modulo FC.4 (Modulo aggiuntivo) della DSU Integrale, nei campi "N. figli di cui conviventi " è possibile indicare anche il valore "2".
Il Quadro A "Nucleo familiare", sezione "nuclei familiari con almeno tre figli" del Modulo MB.1rid della DSU Integrale denominata "nuclei familiari con almeno tre figli" non è stata oggetto di modifiche in quanto le nuove modalità di calcolo non si applicano alle prestazioni per il nucleo familiare ristretto.
Calcolo del valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione
L'Inps ha avviato le attività di modifica delle procedure per calcolare l'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione per le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Considerato che il citato ISEE è più favorevole rispetto agli ISEE utilizzati fino al 31 dicembre 2025, le lavorazioni delle domande di ADI, SFL e Bonus nuovi nati, da definire con riferimento all'ISEE 2026, che avrebbero un esito negativo, vengono temporaneamente sospese in attesa di disporre dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.
Concluse le attività di aggiornamento delle procedure, l'Istituto calcolerà in automatico l'ISEE in argomento per tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026, procederà a completare le lavorazioni sospese indicate in precedenza e ricalcolerà le prestazioni definite con riferimento all'ISEE 2026, per le quali l'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione determina un importo più favorevole.
A seguito dell'approvazione, con decreto direttoriale, del nuovo modello tipo della DSU, dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni aggiornate con riferimento alle disposizioni introdotte dal citato articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026, l'Istituto provvederà a integrare le attestazioni ISEE 2026 rilasciate con l'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


