(inquery)
Rischi esposizione amianto: nuove misure di protezione dei lavoratori
Pubblicato il decreto di attuazione della Direttiva Ue n. 2023/2668 che prevede un rafforzamento delle misure di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all'amianto. (DLgs 31 dicembre 2025 n. 213)
Rischi esposizione amianto: nuove misure di protezione dei lavoratori
Pubblicato il decreto di attuazione della Direttiva Ue n. 2023/2668 che prevede un rafforzamento delle misure di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all'amianto. (DLgs 31 dicembre 2025 n. 213)
Ridotti i limiti di rischio di esposizione e di concentrazione nell'aria, introdotto l'obbligo di valutazione prioritaria di rimozione dell'amianto dal luogo di lavoro, l'obbligo di adeguata formazione dei lavoratori, l'obbligo di conservazione per 40 anni della documentazione sanitaria, di esposizione e formazione.
Riguardo al campo di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto viene stabilito che si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.
In merito agli obblighi a carico dei datori di lavoro vengono previste nuove misure volte a rafforzare la protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione all'amianto:
1) al fine di prevenire l'eventuale esposizione dei lavoratori all'amianto, prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro deve adottare, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
Per gli edifici realizzati antecedentemente al 28 aprile 1992 (data di entrata in vigore della L 27 marzo 1992, n. 257), il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di verifica della presenza di amianto, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.
2) per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.
3) prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro deve presentare una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
La notifica comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
- dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
- del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
- delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
- del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica. La documentazione riguardante tali informazioni è soggetta a vincolo di conservazione per un arco di tempo di 40 anni;
- della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
- delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.
4) al fine di garantire il rispetto del valore limite di esposizione all'amianto e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro deve effettuare a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
Ai fini della misurazione del valore limite di esposizione all'amianto, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029.
Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.
5) fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro devono provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.
Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.
6) i lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni 3 anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
I suddetti lavoratori sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


