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Dimissioni per fatti concludenti: precisazioni sulla NASpI
L'Inps illustra la disciplina che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto alla NASpI (INPS - circolare 22 dicembre 2025 n. 154)
Dimissioni per fatti concludenti: precisazioni sulla NASpI
L'Inps illustra la disciplina che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto alla NASpI (INPS - circolare 22 dicembre 2025 n. 154)
L'articolo 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro 2024), ha integrato l'articolo 26 del DLgs 14 settembre 2015 n. 151, introducendo il comma 7-bis, il quale prevede la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni. L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l'altro, l'impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, mancando il requisito dell'involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.
Dimissioni per fatti concludenti
Con circolare n. 6/2025 il Ministero del lavoro ha chiarito, preliminarmente, che l'effetto risolutivo di cui alla previsione introdotta dall'articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 "non discende automaticamente dall'assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma".
Pertanto, rientra nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, avviare la "procedura" di cui all'articolo 19 per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti.
La nuova procedura, infatti, non è obbligatoria per il datore di lavoro. In proposito, nella citata circolare n. 6/2025 si precisa che "diversi contratti collettivi riconducono ad un'assenza ingiustificata protratta nel tempo - di durata variabile, anche inferiore ai quindici giorni previsti dall'articolo 19 in esame - conseguenze di tipo disciplinare, consentendo al datore di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo". Al riguardo il Ministero ha chiarito che in tali ipotesi deve essere attivata la procedura di garanzia prevista dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Sulla disposizione di cui all'articolo 19 in parola si è espresso nei medesimi termini l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che, seppure prendendo spunto dall'obbligo del datore di lavoro della comunicazione da effettuare allo stesso INL, con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025 ha chiarito che la predetta comunicazione: "[...] va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso".
In merito alla nuova ipotesi di risoluzione per volontà del lavoratore, introdotta dall'articolo 19, l'Inps ricorda che è stato istituito su UniLav dal 29 gennaio 2025, il nuovo codice cessazione "FC - dimissioni per fatti concludenti".
Nel caso, pertanto, di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale "FC - dimissioni per fatti concludenti" è precluso l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un'assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all'indennità di disoccupazione NASpI; in tale ipotesi, pertanto, l'accesso è ammesso anche se dalla lettera di licenziamento emerge che il licenziamento stesso sia intervenuto a seguito di procedimento disciplinare derivante da un'assenza ingiustificata protratta nel tempo.
Dimissioni per fatti concludenti e dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa
Nella citata circolare n. 6/2025, il Ministero del lavoro ha altresì chiarito che: "[...] la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell'avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore. Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore - ferma restando la necessità di assolvere il relativo onere probatorio secondo le modalità descritte dalla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003 - prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro".
In ragione dei chiarimenti di cui sopra, se successivamente all'avvio da parte del datore di lavoro della procedura di cui all'articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti.
Pertanto, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l'avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, l'assicurato può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, sempre che assolva altresì all'onere probatorio e che soddisfi i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI.
di Francesca Esposito
Fonte normativa


