giovedì, 18 dicembre 2025 | 17:26

Il Decreto Sicurezza è Legge

La Camera dei deputati, nella seduta del 18 dicembre 2025, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del DL 31 ottobre 2025 n. 159. Vediamo le principali novità introdotte in sede di conversione (MLPS - comunicato 18 dicembre 2025)

Il Decreto Sicurezza è Legge

La Camera dei deputati, nella seduta del 18 dicembre 2025, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del DL 31 ottobre 2025 n. 159. Vediamo le principali novità introdotte in sede di conversione (MLPS - comunicato 18 dicembre 2025)

Bonus per andamento infortunistico

L'INAIL autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico - con esclusione dal riconoscimento delle medesime aliquote di oscillazione in bonus per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - e dei contributi INAIL in agricoltura.

Imprese turistico ricettive

Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico si concludono entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro.

Rete di lavoro agricolo di qualità

Modificati i requisiti per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, aggiungendo, come ulteriore condizione, l'assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si riserva, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Patente a crediti

L'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine del rilascio dell'attestato per l'iscrizione alle liste di conformità, controlla in via prioritaria i datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto; nei cantieri edili sia in appalto che in subappalto, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con apposito DM), l'obbligo per il datore di lavoro di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione; l'aumento da 6.000 a 12.000 euro della sanzione in caso di mancanza della patente a crediti; per le condotte che si realizzano successivamente al 1° gennaio 2026, la decurtazione di 5 crediti (6 nelle ipotesi di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, minori ecc.) si applica in tutti i casi di violazione delle norme sul lavoro irregolare, per singolo lavoratore, a prescindere dalla durata dell'illecito, e che le violazioni connesse al lavoro irregolare sono considerate con riferimento a ciascun lavoratore; l'obbligo per il committente di specificare le imprese che operano in regime di subappalto nella notifica preliminare che egli trasmette alla ASL prima dell'inizio dei lavori.

Infortuni sul lavoro nei settori istruzione e formazione

L'art. 18 del D.L. n. 48/2023 si interpreta nel senso che l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori istruzione e formazione comprende anche gli infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione – o da altro domicilio dove si trovi lo studente – al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e a quelli occorsi nel tragitto inverso. E' escluso, inoltre, che le convenzioni stipulate per i percorsi di formazione scuola-lavoro tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio.

Domicilio digitale

Per le imprese costituite in forma societaria viene disposto che l'obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell'impresa, come previsto finora, ma sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione.

Piattaforma SIISL e obblighi informativi

Dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro che accedono ai benefici contributivi hanno l’obbligo di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sulla piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La medesima piattaforma SIISL può essere utilizzata per le comunicazioni obbligatorie relative all’instaurazione, modifica e cessazione del rapporto di lavoro.

Viene previsto l’obbligo in capo alle Agenzie per il Lavoro di pubblicare sulla piattaforma SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono.

I lavoratori stranieri che - ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine devono essere iscritti sul SIISL.

Il SIISL verifica i dati autocertificati dal lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed espone gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore di lavoro che lo assume.

Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Allo scopo di favorire l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, è ampliata la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, avviene l'inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.

Per talune tra le citate convenzioni è elevato dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l'inserimento di lavoratori disabili.

Inoltre, viene consentito il distacco dei lavoratori così assunti presso altro soggetto al fine di realizzare la commessa di lavoro.

Controlli sanitari obbligatori per i lavoratori

Viene previsto che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell'orario di lavoro.

Tra gli obblighi del medico competente è inserita la promozione della prevenzione oncologica.

Con apposito decreto di attuazione saranno definiti i requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore.

Tra le attività di sorveglianza sanitaria viene introdotto lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti.

Gli organismi paritetici possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le ASL.

Viene prevista la possibilità di introdurre, nell'ambito della contrattazione collettiva, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.

di Ciro Banco e Francesca Esposito

Fonte Normativa

MLPS - comunicato 18 dicembre 2025