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Campagna 2025 esonero contributivo parità di genere
I datori di lavoro privati che ottengono la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025 possono presentare la domanda di esonero contributivo, utilizzando il modulo di istanza online "SGRAVIO PAR_GEN", entro il 30 aprile 2026 (INPS - messaggio 16 dicembre 2025, n. 3804)
Campagna 2025 esonero contributivo parità di genere
I datori di lavoro privati che ottengono la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025 possono presentare la domanda di esonero contributivo, utilizzando il modulo di istanza online "SGRAVIO PAR_GEN", entro il 30 aprile 2026 (INPS - messaggio 16 dicembre 2025, n. 3804)
Al via la campagna di presentazione delle domande di esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che ottengono la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2025.
Si ricorda che l'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali in misura non superiore all'1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere".
L'ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l'Istituto provvederà a riconoscere l'esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.
I datori di lavoro che conseguono la certificazione entro il 31 dicembre 2025 devono presentare la domanda di esonero compilando il modulo di istanza online "SGRAVIO PAR_GEN", nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" del sito istituzionale www.inps.it, selezionando l'anno di riferimento 2025.
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, indicando le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis, l'identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell'Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
Le istanze presentate e acquisite dall'Istituto rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all'acquisizione delle istanze (30 aprile 2026). Al termine delle elaborazioni verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.
All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R", avente il significato di "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021".
La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R".
Nell'ipotesi di insufficienza del limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato "Accolta parziale".
Nel corso dell'anno 2026, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà periodicamente all'INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della "Certificazione di parità di genere". Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti richiesti, la domanda non sarà accolta.
L'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa.
In caso di rinuncia o revoca della "Certificazione della parità di genere", il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all'Istituto, per mezzo della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l'invio di una PEC all'indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le Pari opportunità, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
I datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della "Certificazione della parità di genere", non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell'esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell'anno 2025 sarà respinta.
Laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto, conseguentemente, il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:
- preliminarmente rinunciare alla domanda "accolta parzialmente" mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l'apposito tasto "Rinuncia allo sgravio";
- successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


