(inquery)
Legge Semplificazioni: disciplina speciale lavoro occasionale in agricoltura
La Legge sulla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche proroga fino al 31 dicembre 2025 la disciplina speciale in materia di lavoro occasionale in agricoltura introdotta per il biennio 2023-2024 dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 (art. 23, L 02 dicembre 2025 n. 182)
Legge Semplificazioni: disciplina speciale lavoro occasionale in agricoltura
La Legge sulla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche proroga fino al 31 dicembre 2025 la disciplina speciale in materia di lavoro occasionale in agricoltura introdotta per il biennio 2023-2024 dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 (art. 23, L 02 dicembre 2025 n. 182)
Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, è stata introdotta una speciale disciplina per il lavoro occasionale in agricoltura per il biennio 2023-2024 (art. 1, co. 343-354, L 29 dicembre 2022, n. 197).
In base a tale disciplina, sono ammesse prestazioni di agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Il contratto di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura può essere stipulato con:
a) persone disoccupate, percettori di NASpI o DIS-COLL, percettori del reddito di cittadinanza e dell'Assegno di inclusione, ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;
c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonchè soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà;
che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.
L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il compenso:
- è determinato sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro;
- è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile;
- è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Tale disciplina, prevista per il biennio 2023-2024, è estesa fino al 31 dicembre 2025.
di Ciro Banco
Fonte Normativa


