venerdì, 28 novembre 2025 | 12:10

Incentivo all'autoimpiego nei settori strategici: requisiti e domanda

L'Inps ha fornito indicazioni sull’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici (INPS - circolare 27 novembre 2025 n. 147)

Incentivo all'autoimpiego nei settori strategici: requisiti e domanda

L'Inps ha fornito indicazioni sull’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici (INPS - circolare 27 novembre 2025 n. 147)


A chi è rivolto

L’esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:

- sono disoccupati alla data dell’avvio dell’attività imprenditoriale e non hanno compiuto 35 anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);

- hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:

- i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;

- i valori medi percentuali della domanda di lavoro;

- i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

Sulla base dei criteri sono pertanto ammesse al beneficio le imprese operanti nei seguenti settori:

1) Attività manifatturiere

2) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

3) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

4) Costruzioni

5) Trasporto e magazzinaggio

6) Servizi di informazione e comunicazione

7) Attività professionali, scientifiche e tecniche

8) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

9) Istruzione

10) Sanità e assistenza sociale

11) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

12) Altre attività di servizi

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero.

Quali sono i rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il 35° anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).

Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero, inoltre, non può essere riconosciuto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. Ancora, non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata sebbene stipulato a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è, invece, applicabile in caso di rapporto di lavoro part-time nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Misura e durata

L’incentivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Sono escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

L'Inps precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. 

Quanto alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, l’esonero spetta per un periodo massimo di 3 anni a partire dalla data dell’assunzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Infine, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

A quali condizioni si applica

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, DLgs 14 settembre 2015 n. 150), dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché di taluni presupposti specificamente previsti dal DL n. 60/2024.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della L n. 296/2006.


Come richiedere l'esonero

Il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo deve inoltrare all’Inps la domanda di ammissione all’agevolazione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto CoesioneArticolo 21”.

L’Istituto, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

- consultare la banca dati del Ministero del lavoro appositamente predisposta per verificare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio dell’attività indicata nel modulo on- line;

- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;

- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf;

- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti siano rispettati, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’Inps fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’incentivo in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’Inps calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo PEC o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Nel suddetto periodo temporale l’Istituto consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

I termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

PosContributiva del flusso Uniemens

Per potere esporre l’agevolazione contributiva, dal mese di competenza di dicembre 2025, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EA34”, avente il significato di “Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”;

- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;

- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione “L627”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”;

- con il codice di nuova istituzione “L628”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”.

La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l’esposizione del corrente può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

di Francesca Esposito

Fonte normativa