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CCNL Industria Metalmeccanica: le nuove retribuzioni contrattuali
A seguito del rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, vengono pubblicate le nuove retribuzioni che verranno adeguate sulla base della dinamica inflativa consuntivata nel triennio 2026-2028
CCNL Industria Metalmeccanica: le nuove retribuzioni contrattuali
A seguito del rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, vengono pubblicate le nuove retribuzioni che verranno adeguate sulla base della dinamica inflativa consuntivata nel triennio 2026-2028
Il 22 novembre 2025, FEDERMECCANICA, la ASSISTAL e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL, che decorre dal 22 novembre 2025 e scadrà il 30 giugno 2028.
Questi i nuovi minimi retributivi previsti per il triennio 2026-2028
Livello | Dal 1° giugno 2026 | Dal 1° giugno 2027 | Dal 1° giugno 2028 |
D1 | 1.784,94 | 1.833,02 | 1.885,37 |
D2 | 1.979,37 | 2.032,70 | 2.090,76 |
C1 | 2.022,12 | 2.076,59 | 2.135,89 |
C2 | 2.064,88 | 2.120,52 | 2.181,09 |
C3 | 2.211,43 | 2.271,01 | 2.335,88 |
B1 | 2.370,33 | 2.434,19 | 2.503,72 |
B2 | 2.542,98 | 2.611,49 | 2.686,08 |
B3 | 2.838,99 | 2.915,48 | 2.998,76 |
A1 | 2.907,01 | 2.985,33 | 3.070,61 |
Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Pertanto, nei mesi di giugno rispettivamente del 2026, 2027, 2028, sono riconosciuti gli incrementi retributivi complessivi nelle misure di seguito indicate cui corrispondono i nuovi valori dei minimi tabellari di cui alla tabella di seguito riportata.
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun dei suddetti anni per definire la quota di TEM relativa alla dinamica dell’IPCA al netto degli energetici importati.
Nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento IPCA risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno di cui alle tabelle di seguito riportate i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante.
A decorrere dall’anno 2026, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 250 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Per il solo anno 2026 l’importo annuale, pari a 250 euro, sarà messo a disposizione entro il mese di febbraio.
A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono introdotti 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età per i quali verrà riconosciuta a carico azienda un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Per i lavoratori non addetti al settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 18 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2027 un ulteriore permesso annuo retribuito di 4 ore computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbito fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite in sede aziendale.
Per i lavoratori non addetti al settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 21 turni settimanali comprendendo il turno notturno è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2028 un ulteriore permesso annuo retribuito di 4 ore computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbito fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite in sede aziendale.
Comporto per lavoratori con disabilità
A decorrere dal 1° gennaio 2026, per lavoratori con disabilità certificata risultante dalla documentazione consegnata al datore di lavoro ai sensi del DLgs n. 62/2024, Legge 104/1992 e Legge 68/1999 al momento del superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, saranno riconosciuti:
- ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
- ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
- ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni;
Per tali periodi sarà riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
L’orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo non superiore a 12 mesi, potrà essere attivato, per ragioni produttive, dalla Direzione aziendale per un massimo di 96 ore annue, da realizzarsi per l’intera forza, reparti o gruppi di lavoratori, con un massimo di orario settimanale di 48 ore. Nel caso in cui nel corso dell’anno vengano disposte dalla Direzione aziendale anche ore di straordinario in regime di “quote esenti”, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere le 128 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti e le 136 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.
Causali contratto di lavoro a tempo determinato
Può essere apposto un termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, nei seguenti casi da verificare all’atto dell’assunzione che costituiscono elementi di riferimento anche per l’agenzia di somministrazione:
- assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che soddisfino una delle seguenti condizioni: a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) vivano soli con una o più persone a carico;
- assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
- assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
- assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
- assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi imputabili al committente o a fattori esterni, la durata dell’attività richiesta si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti, determinando un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno.
I suddetti casi potranno essere legittimamente utilizzati per i contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 mesi anche per proroghe e rinnovi di contratti oltre i 12 mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo dei casi sopra indicati che devono essere puntualmente descritti nel contratto individuale, è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
Fermi restando i limiti di legge in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, a partire dal 1° gennaio 2026 i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice. Ai fini del computo di cui sopra non verranno presi in considerazione i periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2025.
Quota Contribuzione Una Tantum
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 10 febbraio e fino al 15 aprile 2026, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30,00 euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno di ciascuno dei predetti anni. Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di aprile 2026, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2026. Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate. Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO intestato a ASSOCIAZIONE FIM, FIOM e UILM presso la BPER BANCA SPA, Roma, IBAN IT 97H053 8703202000004590400.
A decorrere dal 1° gennaio 2026 tutte le aziende, in applicazione del CCNL, contribuiranno a MetApprendo con un versamento, da corrispondersi entro il mese di aprile, pari a 1,50 euro annui per dipendente. Tale importo sarà calcolato sulla base del personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale


