lunedì, 17 novembre 2025 | 17:14

Sgravi contributivi alle imprese con contratto di solidarietà

L'Istituto fornisce istruzioni operative per la fruizione degli sgravi contributivi, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2024, da parte delle imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché delle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2023 (INPS – Circolare 14 novembre 2025, n. 143)

Sgravi contributivi alle imprese con contratto di solidarietà

L'Istituto fornisce istruzioni operative per la fruizione degli sgravi contributivi, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2024, da parte delle imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché delle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2023 (INPS – Circolare 14 novembre 2025, n. 143)

In favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto (comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi), nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione (art. 6, co. 4, DL 01 ottobre 1996 n. 510).

L'Inps ha definito le modalità di recupero delle riduzioni contributive autorizzate per l'anno 2024 in favore delle imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché delle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno 2023 (Inps – Circolare 14 novembre 2025, n. 143).

Calcolo riduzione contributiva

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Non sono soggette allo sgravio le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:

- il contributo integrativo di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema aeroportuale";

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni";

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.

L'applicazione del beneficio è subordinata all'osservanza delle condizioni in materia di regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e dei contratti collettivi.

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro. Una volta verificata la sussistenza dei presupposti, l'Istituto attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".

Compilazione flussi Uniemens

Le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato sono recuperate tramite flusso Uniemens, valorizzando all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleACredito> deve essere inserito il codice causale di nuova istituzione "L972", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024";

- nell'elemento <SommeACredito> deve essere indicato il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2026.

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) sull'ultimo mese di attività.

di Ciro Banco

Fonte Normativa