lunedì, 17 novembre 2025 | 14:37

Imprese di Viaggio e turismo - Confindustria: 110 euro di una tantum a novembre

Spetta, con la retribuzione del mese di novembre, l’ultima delle tre tranches di una tantum per i dipendenti dell’industria turistica, comparto imprese di viaggio e turismo

Imprese di Viaggio e turismo - Confindustria: 110 euro di una tantum a novembre

Spetta, con la retribuzione del mese di novembre, l’ultima delle tre tranches di una tantum per i dipendenti dell’industria turistica, comparto imprese di viaggio e turismo


Il 21 dicembre 2024, tra FEDERTURISMO-CONFINDUSTRIA, AICA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL, si è stipulato il rinnovo del CCNL a copertura del periodo 2025-2027.
L’accordo, a copertura del periodo di vacanza contrattale 1/6/2024-31/12/2024, ha stabilito, per i soli dipendenti del comparto Imprese di Viaggio e turismo e congressi in forza al 21 dicembre 2024, un importo una tantum di euro 320 lorde, suddiviso in tre tranches:
- 100 euro già erogate con la retribuzione del mese di febbraio 2025;
- 110 euro già erogate con la retribuzione del mese di giugno 2025; 
- 110 euro da erogare con la retribuzione del mese di Novembre 2025.

Gli importi di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso omnicomprensivo tenendo conto di qualsiasi incidenza, né vanno computati ai fini del TFR. 

Inoltre, gli importi devono essere liquidati a favore dei lavoratori in forza al momento dell’erogazione e devono essere riproporzionati in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio - dicembre 2024, considerando mese intero quello con più di 15 giorni di attività lavorativa prestata.

Per i lavoratori part-time gli importi devono essere calcolati in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.

Resta espressamente inteso e convenuto tra le Parti che per i lavoratori in forza alla data del 21 dicembre 2024 spetta la rispettiva quota di Una tantum riproporzionata nelle modalità sopra individuate anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione delle rispettive tranche unitamente alle spettanze di fine rapporto.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale