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Global Minimum Tax: regole, dichiarazione e versamento
Diposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa (MEF - Decreto 07 novembre 2025)
Global Minimum Tax: regole, dichiarazione e versamento
Diposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa (MEF - Decreto 07 novembre 2025)
Il DM del 7 novembre 2025 attua le disposizioni relative agli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposizione integrativa (imposta minima globale, suppletiva e nazionale) per i gruppi multinazionali e nazionali su larga scala, in linea con la Direttiva (UE) 2022/2523 e le Regole OCSE "Pillar Two". Stabilisce chi deve presentare la Dichiarazione Fiscale, cosa deve contenere, i termini di scadenza, le modalità di versamento e la disciplina delle sanzioni applicabili.
Adempimenti dichiarativi (art. 2)
L'obbligo di presentazione della Dichiarazione Fiscale scatta a partire dall'esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, in relazione agli esercizi in cui il gruppo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo.
Sono tenuti a presentare la Dichiarazione Fiscale i soggetti localizzati in Italia che sono responsabili per:
- l'imposta minima integrativa (controllante capogruppo, partecipante intermedia, partecipante parzialmente posseduta);
- l'imposta minima suppletiva (impresa diversa dall'entità di investimento);
- l'imposta minima nazionale (impresa, entità a controllo congiunto o entità apolide costituita in Italia).
Le entità escluse dall'imposizione integrativa (ai sensi dell'art. 11, DLgs 27 dicembre 2023, n. 209), per le quali non è stata esercitata l'opzione per l'inclusione, sono esonerate dall'obbligo dichiarativo.
Le imprese ed entità italiane del gruppo devono trasmettere in tempo utile ai soggetti responsabili tutte le informazioni necessarie per il calcolo e il versamento dell'imposta.
Contenuto della Dichiarazione Fiscale (art. 3)
La Dichiarazione si compone di una sezione generale e di appositi prospetti:
- Sezione Generale: contiene l'identificazione del soggetto dichiarante e le informazioni generali sul gruppo e sull'eventuale fruizione di Regimi Semplificati e di Esclusione;
- Prospetti Specifici: i soggetti responsabili devono compilare il prospetto contenente i dati di sintesi per il calcolo dell'imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale, rispettivamente.
I prospetti devono essere compilati anche se l'imposta dovuta è pari a zero.
Nei prospetti dell'imposta suppletiva e nazionale, il dichiarante indica le imprese per conto delle quali agisce e la ripartizione dell'onere fiscale.
Regole di compilazione (art. 4)
L'imposizione integrativa è determinata sulla base della normativa italiana.
Gli importi sono espressi in euro; se il calcolo del gruppo è in valuta diversa, i dati devono essere convertiti in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno dell'Esercizio di Riferimento.
I soggetti obbligati devono adottare tutte le misure per la corretta individuazione delle informazioni.
È previsto l'obbligo di conservare la documentazione contabile ed extracontabile utilizzata per la compilazione, da mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino al termine di cui all'art. 43 DPR 26 ottobre 1973, n. 600.
Termini e modalità di presentazione (art. 5)
La Dichiarazione Fiscale è trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'Esercizio di Riferimento.
In deroga, per l'Esercizio Transitorio il termine è esteso al diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio.
Il primo termine di scadenza non può comunque essere anteriore al 30 giugno 2026, indipendentemente dall'inizio e dalla durata dell'Esercizio di Riferimento.
È possibile presentare una nuova dichiarazione che sostituisce la precedente entro i termini stabiliti.
Il modello e le relative istruzioni saranno approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto.
Versamento dell'imposta (art. 6)
L'imposta è versata in euro dai rispettivi soggetti responsabili senza possibilità di compensazione ai sensi dell'art. 17 DLgs 9 luglio 1997, n. 241.
Il versamento avviene in due rate:
- Prima rata: pari al 90% dell'imposta dovuta, da versare entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento;
- Seconda rata: versamento del saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione Fiscale.
I codici tributo saranno istituiti con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate.
Eccedenze di versamento e rimborsi (art. 7)
Le eventuali eccedenze di versamento possono essere utilizzate a riduzione delle medesime imposte dovute per gli esercizi successivi o chieste a rimborso tramite la Dichiarazione Fiscale.
I rimborsi sono disposti secondo le modalità del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2019.
In caso non sia possibile seguire le modalità ordinarie, il rimborso è richiesto tramite separata istanza all'ufficio competente, nei termini di cui all'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 602.
Applicazione delle sanzioni (art. 8)
In caso di inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471 e del DLgs 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di imposte sui redditi.
Per la violazione degli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai primi tre esercizi di applicazione del Decreto Legislativo, non si applicano sanzioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Le imprese ed entità del gruppo per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest'ultimo per imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.
di Anna Russo
Fonte normativa
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