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Liquidazione IVA di gruppo: requisiti per l'esonero dalla garanzia
Forniti chiarimenti in merito ai requisiti per l'esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito IVA utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo (AdE - risposta 07 novembre 2025 n. 288)
Liquidazione IVA di gruppo: requisiti per l'esonero dalla garanzia
Forniti chiarimenti in merito ai requisiti per l'esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito IVA utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo (AdE - risposta 07 novembre 2025 n. 288)
La società di diritto olandese rappresenta di aver costituito una stabile organizzazione in Italia, con efficacia dal 9 aprile 2015, successivamente cessata con effetto dal 03 febbraio 2022. Tale stabile organizzazione non ha mai effettivamente avviato l'attività per cui era stata costituita tant'è che sono state esclusivamente trasmesse dichiarazioni IVA a zero, eccezion fatta che per la dichiarazione IVA 2022, relativa all'anno 2021, in cui è confluito il credito IVA generatosi da importazioni di beni effettuate in Italia dalla casa madre olandese dal momento che l'Agenzia delle Entrate non ne aveva concesso il rimborso nell'ambito della procedura semplificata prevista dalla Direttiva 2008/9/CE per via della presenza di una stabile organizzazione italiana.
Ciò premesso, l'istante - per evitare di garantire ex art. 38-bis del decreto IVA le eccedenze di credito IVA residue delle società del gruppo compensate nell'anno 2024 - vorrebbe integrare la dichiarazione IVA/2025 con apposizione del visto di conformità (ed annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza delle condizioni soggettive previste dalla medesima norma). A tal fine, chiede di:
- chiarire le modalità con cui procedere alla verifica della sussistenza della causa ostativa dell'esercizio di un'attività d'impresa da meno di due anni, prevista dall'art. 38-bis, co. 4, lett. a), DPR n. 633/1972, in caso di compensazione di proprie eccedenze di credito IVA nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo;
- confermare che, nel caso in cui il visto di conformità non sia apposto su una dichiarazione IVA trasmessa entro il termine ordinario e posto che nel frattempo non siano avviati eventuali controlli, accessi o ispezioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia comunque possibile evitare la presentazione di una garanzia trasmettendo una dichiarazione IVA integrativa con apposizione del visto di conformità entro i termini di accertamento previsti dall'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972;
- confermare le sanzioni dovute in caso di invio della dichiarazione IVA integrativa con visto di conformità entro i 90 giorni previsti dagli artt. 2 e 8, DPR n. 322/1998, ovvero in un momento successivo, ma comunque entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento di cui all'art. 57 del DPR n. 633/1972;
- chiarire le modalità con cui debba certificare le condizioni previste dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 6, dell'art. 38-bis del DPR n. 633/1972, ai fini dell'esonero dalla presentazione della garanzia.
L'art. 38-bis, co. 3, del decreto IVA stabilisce che i rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono eseguiti senza obbligo di prestare garanzia, previa presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza di rimborso (da cui emerge il credito), recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'art. 10, co. 7, primo e secondo periodo, del DL 1° luglio 2009, n. 78, conv. in L 3 agosto 2009, n. 102, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa a norma dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza di talune ben individuate condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.
In particolare, sono considerate ipotesi di “rischio” e, dunque, obbligati alla prestazione della garanzia i soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative (art. 38-bis, co. 4, del decreto IVA).
A tal riguardo, l'Agenzia non condivide la soluzione prospettata dall'istante di considerare la prima importazione effettuata in Italia dalla casa madre come data di inizio del computo dei due anni, in quanto la citata importazione è confluita nella dichiarazione IVA 2022, anno 2021, trasmessa utilizzando la partita IVA della stabile organizzazione italiana con conseguente recupero della relativa imposta. Da ricordare, peraltro, che tale stabile organizzazione non ha mai effettivamente avviato l'attività per cui era stata costituita. Trattasi, dunque, di una società inattiva che lascia presumere proprio la sussistenza dell'ipotesi di ''rischio” prevista dalla normativa IVA. Infine, viene precisato che nel caso di compensazione infragruppo, la verifica dei requisiti deve essere effettuata alla data di presentazione della dichiarazione IVA.
Con riferimento al secondo e terzo quesito, il contribuente - laddove non siano avviati eventuali controlli, accessi o ispezioni da parte dell'amministrazione finanziaria e laddove non sia già stata conclusa la fase istruttoria del rimborso - può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, relativa al credito IVA chiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento. Giova ricordare, laddove i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA fossero scaduti, che la prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale IVA, infatti, rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni IVA infragruppo. In caso di tardiva prestazione della garanzia, le compensazioni effettuate nel gruppo producono comunque i propri effetti, ma solo dalla data in cui l'obbligo è stato adempiuto.
Infine, con riferimento al quarto quesito, con la circolare n. 35/E del 2015, è stato ammesso il ricorso all'istituto dell'integrazione per dotare la dichiarazione annuale del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva originariamente omessi, chiarendo altresì che è consentito correggere ed integrare anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonchè alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia, non eseguite o eseguite non correttamente, purchè siano rispettate le modalità e i limiti temporali declinati dalla risoluzione n. 99/E del 11 novembre 2014, cui si rimanda per tutti i dettagli del caso.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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