lunedì, 10 novembre 2025 | 11:15

Il Regime forfetario non esclude la Tassa etica

Al ricorrere di determinati presupposti, i contribuenti che aderiscono al Regime forfetario sono assoggettati anche alla Tassa etica (AdE - risposta 04 novembre 2025 n. 285)

Il Regime forfetario non esclude la Tassa etica

Al ricorrere di determinati presupposti, i contribuenti che aderiscono al Regime forfetario sono assoggettati anche alla Tassa etica (AdE - risposta 04 novembre 2025 n. 285)

Il Regime forfetario è un regime fiscale agevolato, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti e in mancanza delle relative cause di esclusione. I soggetti aderenti a detto Regime determinano il loro reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla legge n. 190 del 2014, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15 per cento (art. 1, co. 64, l. n. 190 del 2014).

La Legge Finanziaria 2006 ha introdotto una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR nella misura del 25 per cento. Tale addizionale si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi. Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare alla Tassa etica, si specifica che le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi (art. 1, co. 466, l. n. 266 del 2005).

Ciò posto, si conferma che i contribuenti che aderiscono al Regime forfetario sono assoggettati alla Tassa etica, al ricorrere dei relativi presupposti e con le seguenti specificazioni.

Innanzitutto, va ricordato che la Tassa etica è definita come una addizionale e rappresenta, alla luce delle proprie caratteristiche (ossia, l'esistenza di propri presupposti e di una base imponibile derivata da quella ordinaria nonché di una puntuale previsione volta a estendere l'applicazione delle disposizioni previste per le imposte sul reddito alla dichiarazione, agli acconti, alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, alle sanzioni e a tutti gli aspetti non disciplinati espressamente), un inasprimento dell'IRPEF e dell'IRES dovuta in relazione alle fattispecie puntualmente individuate dal legislatore, attutato attraverso l'introduzione di un'ulteriore aliquota che si aggiunge a quella ordinariamente prevista su una determinata base imponibile.

La circostanza che i contribuenti in Regime forfetario siano assoggettati all'imposta sostitutiva non esclude che gli stessi siano soggetti (anche) alla Tassa etica considerato che l'imposta dovuta nell'ambito del Regime forfetario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente indicate, ossia dell'imposta sui redditi (nello specifico, dell'IRPEF, potendo beneficiare di tale Regime solo i professionisti e gli imprenditori individuali) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (peraltro non più dovuta dagli esercenti arti e professioni a decorrere dal periodo d'imposta 2022), nonché delle addizionali regionali e comunali.

I contribuenti, quindi, che svolgono una delle attività, tra cui quelle di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, individuate dal comma 466 (come determinate dal relativo decreto attuativo - DPCM 13 marzo 2009) e che aderiscono al Regime forfetario, sono soggetti alla Tassa etica che si aggiunge all'imposta sostitutiva dovuta ex art.colo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014.

In merito alle modalità di determinazione della base imponibile per liquidare la Tassa etica, i soggetti in Regime forfetario applicheranno le medesime regole previste dal citato comma 64:

- la base imponibile della Tassa etica verrà determinata applicando all'ammontare dei "ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza" il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività esercitata;

- l'importo della base imponibile così calcolato sarà indicato nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro RQ - Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef del modello PF, Sezione XII - Tassa etica, rigo RQ49) unitamente a quello della Tassa etica dovuta calcolata applicando l'aliquota prevista del 25% a detta base imponibile (le istruzioni al modello Redditi PF 2025 per l'anno 2024, fascicolo 3, pag. 79).

Per quanto riguarda le modalità di versamento della Tassa etica da parte dei contribuenti persone-fisiche, si applicano i seguenti codici tributo (AdE - risoluzione n. 107/E del 2009):

- 4003 relativo all'"Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata";

- 4004 relativo all'"Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione";

- 4005 relativo all'"Addizionale all'IRPEF- art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo".

Infine, per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Pertanto, la Tassa etica dovrà essere versata da parte dei contribuenti-persone fisiche, anche se assoggettati a detto Regime, con i termini e modalità stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) i quali sono i medesimi termini e modalità previsti dal comma 64, ultimo periodo, per il versamento dell'imposta sostitutiva per i soggetti in Regime forfetario.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

Approfondimento