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Agevolazione “Resto al Sud” e attività didattiche: niente esenzione IVA
Il finanziamento concesso nell’ambito del programma “Resto al Sud” non costituisce un “riconoscimento per atto concludente” utile per beneficiare dell’esenzione IVA (AdE - Risposta 06 novembre 2025, n. 287)
Agevolazione “Resto al Sud” e attività didattiche: niente esenzione IVA
Il finanziamento concesso nell’ambito del programma “Resto al Sud” non costituisce un “riconoscimento per atto concludente” utile per beneficiare dell’esenzione IVA (AdE - Risposta 06 novembre 2025, n. 287)
Un imprenditore individuale, titolare di una scuola di lingue, ha chiesto se i corsi da lui erogati potessero beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni educative e didattiche di cui all’art. 10, co. 1, n. 20) DPR 26 ottobre 1972, n. 633. A suo avviso, il finanziamento ottenuto nell’ambito dell’incentivo “Resto al Sud” costituiva un “riconoscimento per atto concludente” dell’attività formativa, poiché l’autorità che concede il beneficio valuta e approva i progetti presentati.
L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso tale interpretazione.
Ricorda innanzitutto che l’esenzione IVA per attività educative o formative richiede due requisiti:
- oggettivo, relativo alla natura didattica o formativa della prestazione;
- soggettivo, relativo al prestatore, che deve essere un istituto o scuola riconosciuto da una pubblica amministrazione.
Quest’ultimo riconoscimento può avvenire anche “per atto concludente”, ma solo quando un ente pubblico approva e finanzia un progetto educativo o didattico specifico, esercitando al contempo un controllo sulla conformità agli obiettivi formativi di interesse generale. In tali casi, il finanziamento pubblico comporta implicitamente il riconoscimento dell’attività didattica svolta, limitatamente a quel progetto.
Nel caso esaminato, tuttavia, il contributo “Resto al Sud” non finanzia un progetto formativo, bensì un’iniziativa imprenditoriale nel suo complesso, valutata in base a criteri di sostenibilità economica e di coerenza con le finalità di sviluppo territoriale, e non sulla qualità o l’idoneità didattica dei corsi proposti.
La misura agevolativa, regolata dal DL 20 giugno 2017, n. 91 e dal DM 9 novembre 2017, n. 174, prevede infatti un contributo a fondo perduto e un prestito a tasso zero per l’avvio di nuove attività economiche, ma non implica alcuna validazione o vigilanza sui contenuti educativi o formativi dell’impresa.
Pertanto, secondo l’Agenzia, il finanziamento “Resto al Sud” non può essere interpretato come un riconoscimento per atto concludente ai fini IVA.
Mancando il requisito soggettivo del riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione, l’attività di insegnamento linguistico svolta dal contribuente non può fruire dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, co. 1, n. 20) DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dovendo quindi applicare l’imposta secondo le regole ordinarie.
di Anna Russo
Fonte normativa
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