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Regime agevolato ASD: requisiti formali, ma anche sostanziali
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è necessario ma non sufficiente il possesso del requisito formale rappresentato dall'affiliazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti (Cassazione - ordinanza 30 ottobre 2025 n. 28723, sez. trib)
Regime agevolato ASD: requisiti formali, ma anche sostanziali
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è necessario ma non sufficiente il possesso del requisito formale rappresentato dall'affiliazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti (Cassazione - ordinanza 30 ottobre 2025 n. 28723, sez. trib)
Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate ha notificato un avviso di accertamento ad un'associazione sportiva dilettantistica che esercitava una vera e propria attività imprenditoriale consistente nella gestione di piscine, perdendo, pertanto, i requisiti di ente no profit e rendendosi conseguentemente inadempiente agli obblighi contabili e dichiarativi prescritti per le società commerciali.
Più nel dettaglio, la verifica in questione aveva raccolto le dichiarazioni di numerosi frequentatori della struttura gestita dalla ASD, dalle quali era emerso che i soci: non conoscevano gli scopi istituzionali dell'associazione; non avevano mai partecipato ad alcuna attività istituzionale o ad alcuna delle assemblee dei soci; manifestavano quale unico interesse l'ingresso alle piscine, in funzione del quale si erano tesserati come aderenti alla ASD. Dall'esame dei documenti acquisiti in sede di verifica era emerso che l'Associazione, a fronte dei ricavi ottenuti, aveva sostenuto costi deducibili ai sensi dell'art. 109, co. 5, TUIR. Conseguentemente, è stato determinato il reddito d'impresa pari alla differenza tra i ricavi e i costi individuati.
Avverso tale atto impositivo ricorrevano innanzi alla CTP l'Associazione e i singoli soci membri, contestando la fondatezza del recupero e asserendo di aver sempre mantenuto i requisiti per fruire del regime fiscale proprio degli enti non commerciali; l'Ufficio si costituiva nel giudizio di primo grado, replicando alle censure e chiedendone il rigetto. La CTP rigettava il ricorso rilevando come l'Ufficio avesse legittimamente provveduto al disconoscimento della qualifica di ente no profit alla ADS. Di converso, la CTR adita accoglieva l'appello della società, ritenendo il recupero non assistito da idonea prova e, al contempo, che i ricorrenti avessero invece dimostrato la non commerciabilità dell'attività.
Avverso la citata pronuncia, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTR ha affermato che l'Ufficio non avrebbe dato la prova dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime speciale per gli enti non commerciali.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTR ha affermato che il prezzo dell'ingresso avrebbe natura di contributo supplementare (pertanto non equiparabile a reddito). In particolare, la sentenza impugnata sarebbe da ritenersi erronea laddove afferma la natura non reddituale degli introiti corrispondenti a quanto pagato dai soci per l'ingresso in piscina.
Con il terzo motivo di ricorso, La contribuente lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTR non ha valutato le dichiarazioni e risposte raccolte dalla Guardia di Finanza presso i frequentatori delle piscine gestite dall'ASD.
I tre motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e stante l'affinità delle critiche sollevate, sono fondati.
La Suprema Corte ha affermato che ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della L n. 398/1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, co. 7, del DPR n. 633/1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 148, co. 8, del DPR 917/1986. Alla necessità di conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata.
Quindi, se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Le esenzioni d' imposta a favore delle associazioni non lucrative - e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche - dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale, come quella contributiva, non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente.
Nella fattispecie in esame - stante che l'accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva - la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali testè declinati poiché ha riconosciuto la natura non commerciale dell'ente - e, conseguentemente, il regime di agevolazione tributaria previsto per gli enti non aventi natura commerciale - in ragione dei soli dati formali, peraltro non valutati in tutti i loro aspetti, omettendo di verificare la natura (in tesi, non lucrativa) dell'attività in concreto esercitata, come se incombesse sull'Ufficio l'onere di provare l' insussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni in oggetto.
La sentenza non appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte neppure nella considerazione di singoli elementi laddove ha svalutato o minimizzato il rilievo delle violazioni denunziate. Invero, ha obliterato ogni approfondimento in ordine alla reale riferibilità delle immobilizzazioni, dei ricavi e del reddito conseguito, elidendo del tutto la riflessione in ordine agli elementi istruttori complessivamente raccolti nonché sugli importanti argomenti dedotti in lite a sostegno dell'organizzazione imprenditoriale e dello scopo di lucro dell'associazione ed emergenti dal verbale quali: i soci-avventori non avevano partecipato alla vita associativa; il prezzo pagato all'ingresso costituiva il corrispettivo per l'utilizzo della piscina e non soddisfaceva l'interesse ricreativo dell'associazione; i ricavi accertati ed i costi sostenuti attenevano esclusivamente all'attività commerciale.
In conclusione, per le ragioni sin qui svolte, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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