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Obbligo di ritenuta su provvigioni, esteso alla stabile organizzazione
Sono soggetti a ritenuta d’acconto sulle provvigioni anche i soggetti esteri, limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia (AdE - risposta 05 novembre 2025 n. 286)
Obbligo di ritenuta su provvigioni, esteso alla stabile organizzazione
Sono soggetti a ritenuta d’acconto sulle provvigioni anche i soggetti esteri, limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia (AdE - risposta 05 novembre 2025 n. 286)
Nel caso di specie, un'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Belgio ha adottato un modello operativo che prevede l'esternalizzazione delle attività di sottoscrizione delle polizze e le correlate attività, per il mercato UE e SEE, ai ManagingAgent.
La compagnia è autorizzata alla prestazione di servizi assicurativi anche in Italia, registrata come sede secondaria e autorizzata all'esercizio dell'attività in regime di libertà di stabilimento dall'IVASS.
In tale contesto, SO ITA svolge attività di supporto a beneficio della propria casa madre, ossia: servizi amministrativi e legali; servizi di gestione degli obblighi di compliance, inclusi quelli relativi all'imposta sulle assicurazioni; servizi di commercializzazione delle soluzioni assicurative rivolti alla platea dei corrispondenti operativi nel mercato italiano, attraverso l'organizzazione di eventi dedicati alla presentazione della realtà aziendale dell'Istante e delle opportunità di business offerte dalla potenziale collaborazione con quest'ultima.
Per quanto riguarda i flussi finanziari, la stabile organizzazione, in un caso, riceve i premi assicurativi al netto delle provvigioni spettanti ai broker locali e ai Coverholder; in un altro, trasferisce i premi ai Broker accreditati comprensivi delle provvigioni. La società chiede se la stabile organizzazione debba applicare la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR n. 600/1973 sulle provvigioni nei due casi sopra descritti.
L'art. 25-bis, co. 1, DPR n. 600/1973 prevede che i soggetti indicati nell'art. 23, co. 1, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
La norma si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. In questi casi, la sede distaccata agisce come rappresentante fiscale del soggetto estero, assumendo gli obblighi tributari connessi all’attività svolta nel territorio italiano.
L'art. 1, co. 89, L 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha modificato il quinto comma dell'art. 25-bis del DPR n. 600/ 1973, il quale prevede, per taluni soggetti ivi indicati, l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto. Tra questi rientrano, le agenzie di viaggio e turismo, i rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, i soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, le aziende ed istituti di credito e le società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonchè di raccolta e di finanziamento, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, gli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, i mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, i commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonchè i consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.
La ritenuta a titolo di acconto deve essere effettuata all'atto del pagamento della provvigione, secondo un criterio di cassa, e rappresenta un acconto sulle imposte dovute dal percettore del compenso (IRPEF e IRES).
Come chiarito nella circolare n. 7/E del 2024, con il quarto comma dell'art. 25-bis si è inteso disciplinare un'ipotesi che spesso si verifica nella realtà operativa, allorchè il commissionario, l'agente, il mediatore, il rappresentante di commercio o il procacciatore d'affari trattiene direttamente la provvigione dalle somme riscosse a seguito dell'operazione per la quale ha prestato la propria attività. In questi casi è fatto obbligo ai percettori della provvigione di rimettere ai propri committenti, preponenti o mandanti, l'importo corrispondente alla ritenuta. Quest’ultima si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute, e da quel momento decorrono i termini per il versamento da parte del committente.
Ciò posto, con riferimento ai due casi rappresentati in istanza, l'Agenzia ritiene che sia il trasferimento da parte dei corrispondenti locali alla stabile organizzazione dei premi assicurativi al netto delle provvigioni sia il successivo pagamento ai broker accreditati rappresentano il momento del pagamento delle provvigioni. In virtù dei medesimi principi, la stabile organizzazione italiana di un soggetto estero assume il ruolo di sostituto di imposta per i redditi corrisposti nel territorio nazionale, come previsto dall'art. 23, co. 1, DPR n. 600/1973.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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