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Decreto sicurezza: le nuove misure in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato, nella GU n. 254 del 31 ottobre 2025, il DL recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Consideriamo i principali interventi in materia di sicurezza (DL 31 ottobre 2025 n. 159)
Decreto sicurezza: le nuove misure in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato, nella GU n. 254 del 31 ottobre 2025, il DL recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Consideriamo i principali interventi in materia di sicurezza (DL 31 ottobre 2025 n. 159)
Interventi in materia di prevenzione e di formazione (art. 5)
A decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35.000.000 di euro destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali.
L'INAIL è autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
L'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.
Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.
Restando in materia di sicurezza, le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.
Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, in via prioritaria, sono parapetti e reti di sicurezza. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali: sistemi di trattenuta; sistemi di posizionamento sul lavoro; sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; sistemi di arresto caduta.
Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione (art. 6)
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I criteri e i requisiti disposti dall'accordo devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro (art. 7)
La tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente.
Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.
Borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali (art. 8)
Dal 1° gennaio 2026, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.
L'erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda ed è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti.
La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico.
Disposizioni in materia di norme UNI (art. 10)
Il Ministero del lavoro promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al DLgs 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali dello stesso Ministero, dell'INAIL e dell'UNI.
Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il SIISL (art. 14)
Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell'intervento pubblico, dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dalla stessa data, le comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati anche tramite il sistema SIISL. Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall'utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
Le Agenzie per il Lavoro sono tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni (art. 15)
Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro d'intesa con l'INAIL, sentite le parti sociali, adotta linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute (art. 17)
Con le modifiche apportate all'art. 41 del TU sicurezza, la sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro, la visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.
Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a 10 lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
                


