(inquery)
Cessione immobile acquisito per donazione, oggetto di Superbonus: plusvalenza tassabile
Il Fisco fornisce chiarimenti sulla plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile, ricevuto in donazione, oggetto di interventi edilizi che hanno dato diritto alla detrazione da Superbonus (AdE - risoluzione 30 ottobre 2025 n. 62/E)
Cessione immobile acquisito per donazione, oggetto di Superbonus: plusvalenza tassabile
Il Fisco fornisce chiarimenti sulla plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile, ricevuto in donazione, oggetto di interventi edilizi che hanno dato diritto alla detrazione da Superbonus (AdE - risoluzione 30 ottobre 2025 n. 62/E)
Nel caso oggetto d'interpello l’istante dichiara che nel 2012 ha ricevuto in donazione un'unità immobiliare dalla madre, proprietaria dell'immobile per successione alla morte del coniuge e che ha fruito della detrazione da Superbonus (art. 119, DL 19 maggio 2020, n. 34) relativamente alle spese sostenute per taluni interventi edilizi eseguiti sull'immobile che, come precisato con documentazione integrativa, sono terminati a dicembre 2024; infine dichiara che l'immobile non è stato adibito ad abitazione principale.
Ciò premesso, avendo intenzione di cedere a titolo oneroso l'unità immobiliare, l’istante chiede se, nel caso in esame, emerga una plusvalenza imponibile (art. 67, co. 1, lett. b-bis), DPR 22 dicembre 1986, n. 917).
Al riguardo, l'Amministrazione Finanziaria chiarisce che, se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell'ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l'immobile «per successione» oppure qualora l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un suo familiare) per il periodo minimo indicato dalla norma.
Ciò posto, nel caso in esame, non opera l'esclusione prevista dalla norma atteso che, in base a quanto dichiarato, l'immobile che l'Istante intende cedere non è stato acquisito «per successione», bensì per donazione, né è stato adibito ad abitazione principale.
Pertanto, qualora ceda a titolo oneroso il predetto immobile prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, l'Istante dovrà calcolare e assoggettare a tassazione la plusvalenza (artt. 67, comma 1, lett. b-bis) e 68 del TUIR).
Fonte Normativa
Approfondimento

