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Conto alla rovescia per il 730 integrativo
Scade il prossimo 27 ottobre il termine entro cui è possibile presentare, al CAF o professionista abilitato, il 730 integrativo (MEF - art. 14, dm 31 maggio 1999 n. 164)
Conto alla rovescia per il 730 integrativo
Scade il prossimo 27 ottobre il termine entro cui è possibile presentare, al CAF o professionista abilitato, il 730 integrativo (MEF - art. 14, dm 31 maggio 1999 n. 164)
Per il contribuente possono verificarsi diverse fattispecie per le quali poi deve provvedere ad integrare la dichiarazione presentata.
Integrazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, può presentare il nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Tale modello deve essere presentato al CAF o al professionista abilitato anche se il modello “originario” era stato presentato avvalendosi dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta o era stato trasmesso in autonomia direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In alternativa, il contribuente può optare per la presentazione di un modello REDDITI Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso:
- entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
- oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 27 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Stessa scadenza anche quando il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario. In questo caso dovrà indicare il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Integrazione che comporta un minor credito o un maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare esclusivamente il modello REDDITI Persone fisiche, da presentare:
- entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento

