lunedì, 20 ottobre 2025 | 12:34

Quando è obbligatorio richiedere il rilascio del DURC di congruità

Forniti chiarimenti sul rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile (MLPS - interpello 17 ottobre 2025 n. 4)

Quando è obbligatorio richiedere il rilascio del DURC di congruità

Forniti chiarimenti sul rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile (MLPS - interpello 17 ottobre 2025 n. 4)


Il dubbio sollevato riguarda la possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

Il Ministero, nel chiarire il dubbio sollevato, ricorda, anzitutto, che la verifica della congruità della manodopera è stata introdotta nell'ordinamento, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare; il rilascio del DURC di congruità è stato regolato nei suoi aspetti applicativi dal DM del 25 giugno 2021, n.143, nell'emanazione del quale si è ritenuto opportuno fare specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia.

Il cit. DM 143 all'articolo 2, comma 1, prescrive che, la verifica della congruità si riferisce "all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatane, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione". Nel successivo art. 3, comma 2, viene stabilito che, ai fini della verifica della congruità, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente "con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub- affidatarie".


Dalla normativa - precisa il Ministero - si evince che la congruità della manodopera ha ad oggetto esclusivamente lo "specifico intervento realizzato nel settore edile" nell'ambito del complesso delle attività oggetto dell'appalto.

La verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell'ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall'appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all'ammontare complessivo dell'opera.

Conseguentemente saranno computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività, sebbene connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.

Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell'ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.

Quanto agli obblighi di iscrizione alla Cassa edile e/o all'Edilcassa delle imprese che richiedono il rilascio del DURC di congruità, lo stesso Ministero ha chiarito che, tale iscrizione risulta strettamente legata all'attività prevalentemente svolta dall'impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata.

Ciò risulta ben diverso dalla funzione di verifica della congruità che è alla stessa conferito. Tale funzione, infatti, è esercitata in modo autonomo rispetto all'obbligo di iscrizione, incentrandosi sulle opere edili realizzate all'interno dell'appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte.

In conclusione, le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti devono rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l'obbligo - da parte di dette imprese - di corrispondere eventuali costi del servizio.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

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