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Global Minimum Tax: il modello di Comunicazione rilevante
Definiti gli elementi, le modalità e le condizioni per la presentazione della Comunicazione rilevante (MEF - dm 16 ottobre 2025)
Global Minimum Tax: il modello di Comunicazione rilevante
Definiti gli elementi, le modalità e le condizioni per la presentazione della Comunicazione rilevante (MEF - dm 16 ottobre 2025)
A decorrere dall'esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, le imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano sono tenute a presentare la Comunicazione Rilevante all’Agenzia delle entrate relativa agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale al quale appartiene rientra nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa (art. 51, co. 8, DLgs n. 209/2025).
In deroga alla regola principale di cui sopra, i soggetti tenuti a presentare la Comunicazione Rilevante possono individuare un’Impresa Locale Designata o un'Impresa Designata o la controllante capogruppo che la presenti per loro conto, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel Decreto sugli Obblighi di Notifica. É, altresì, precisato che non può essere designata un’impresa localizzata in uno Stato membro dell’Unione Europea che si qualifica come Paese QDMTT ossia un Paese che ha
implementato solo l’imposta minima nazionale equivalente.
Non sono tenute all’obbligo le entità escluse dall'imposizione integrativa, salvo che abbiano esercitato l’opzione quinquennale il cui effetto consiste nel rendere tali entità alla stregua di qualsiasi altra impresa del gruppo multinazionale o nazionale tenuta ad applicare le disposizioni sull’imposizione integrativa. Le entità a controllo congiunto e le entità sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano, di norma esonerate, sono tenute ad ottemperare agli obblighi informativi in esame solo in assenza di una capogruppo, dell'Impresa Designata o di altra impresa del gruppo tenuta alla presentazione della comunicazione.
La Comunicazione Rilevante deve essere compilata secondo le regole Ocse, in modo tale da garantire omogeneità e comparabilità dei dati a livello internazionale.
L'Impresa Dichiarante deve segnalare eventuali divergenze tra le Regole OCSE e la normativa sull'imposizione integrativa adottata dai Paesi con diritti d'imposizione. L'amministrazione fiscale italiana, in qualità di Paese con diritti d'imposizione, può richiedere al gruppo multinazionale ulteriori informazioni sulle suddette divergenze per eseguire la valutazione del rischio fiscale effettivo e verificare la correttezza dell'imposizione integrativa dovuta dal gruppo secondo la propria legislazione nazionale.
Quando, in relazione ad un esercizio, è un solo Paese ad avere diritti d'imposizione su un gruppo multinazionale o nazionale, l'Impresa Dichiarante localizzata in Italia compila la pertinente Comunicazione Rilevante secondo la normativa di quel Paese.
Nel caso in cui una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano, appartenente ad un gruppo nazionale, detiene, direttamente o indirettamente, una entità a controllo congiunto o un'entità sussidiaria a controllo congiunto soggette all'imposta minima nazionale equivalente in un altro Paese, la Comunicazione Rilevante deve essere compilata secondo le Regole OCSE o secondo la normativa del Paese che applica l'imposta minima nazionale equivalente se tale imposta ha i requisiti per essere considerata un Porto Sicuro.
Contenuto della comunicazione rilevante
La Comunicazione Rilevante, costituita da una sezione generale e da più sezioni giurisdizionali, contiene le informazioni e i dati necessari per determinare l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo multinazionale o nazionale, come indicato nel modello tipo di cui all'Allegato 1.
Nella sezione generale sono fornite le indicazioni di carattere generale sul gruppo multinazionale o nazionale, sulla sua struttura e sull'identificazione dell'Impresa Dichiarante. É fornita altresì una sintesi delle informazioni di alto livello riguardanti l'applicazione dell'imposizione integrativa in ogni Paese in cui il gruppo multinazionale opera.
Le sezioni giurisdizionali sono compilate in relazione a ciascun Paese in cui il gruppo opera e contengono informazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui Regimi Semplificati e sui Regimi di Esclusione. Quando non operano i Regimi Semplificati o i Regimi di Esclusione, il gruppo effettua i calcoli per determinare l'aliquota di imposizione effettiva, l'importo dell'imposizione integrativa e, se questa è dovuta, la relativa imputazione. Le sezioni di cui al primo periodo sono utilizzate anche ai fini dei calcoli dell'imposta minima nazionale o dell'imposta minima nazionale equivalente.
Sistema transitorio di rendicontazione semplificata
Un gruppo multinazionale o nazionale può scegliere un sistema di rendicontazione semplificata per i paesi in relazione ai quali l'imposizione integrativa non è dovuta o, se dovuta, non è imputata alle singole imprese o entità a controllo congiunto. Tale sistema è applicabile soltanto nel periodo transitorio, che comprende tutti gli esercizi con inizio il 31 dicembre 2028 e termine non oltre il 30 giugno 2030, al fine di consentire lo sviluppo di adeguati sistemi contabili e/o processi idonei alla raccolta e alla rendicontazione delle informazioni per singola impresa o entità ai fini dell’imposizione integrativa.
Termini e modalità di presentazione
La Comunicazione Rilevante deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento, o entro il diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio transitorio.
Il termine di scadenza per gli obblighi informativi e di notifica, indipendentemente dall'inizio e dalla durata dell'esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.
In caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione superiore a tre mesi, è prevista una sanzione amministrativa di 100.000 euro per impresa, con un tetto massimo di 1 milione di euro per gruppo. Per i primi tre esercizi di applicazione, tali sanzioni sono ridotte del 50% (art. 51, co. 9, DLgs n. 209/2023).
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l'applicazione del presente decreto.
L'Agenzia delle entrate deve scambiare automaticamente le informazioni contenute nella Comunicazione Rilevante con ogni altro Stato membro dell'Unione europea e con ogni altro Paese con il quale è in vigore un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti, entro e non oltre tre mesi dal termine previsto per l'invio. In ogni caso, le suddette informazioni sono scambiate per la prima volta tra Stati membri a decorrere dal 1° dicembre 2026.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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