venerdì, 10 ottobre 2025 | 15:48

Elementi e informazioni per l'adempimento spontaneo dei titolari di partita IVA

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2023 e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente (AdE – provvedimento 09 ottobre 2025 n. 369141)

Elementi e informazioni per l'adempimento spontaneo dei titolari di partita IVA

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2023 e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente (AdE – provvedimento 09 ottobre 2025 n. 369141)

Con provvedimento in oggetto l’Agenzia delle entrate ha dettato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, gli elementi e le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente (d.lgs. n. 127 del 2015 e art. 1, commi da 209 a 214, l. n. 244 del 2007) e i dati della dichiarazione IVA da cui risulterebbero delle anomalie (art. 1, commi 634 a 636, l. n. 190 del 2014).

Gli elementi e le informazioni in esame forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997).

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (art. 36-bis, dpr 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-te, d.P.R. n. 600 del 1973).

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa