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Rimborsi spesa ai sottosegretari regionali non eletti: esclusa l'esenzione fiscale
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi spesa erogati ai sottosegretari regionali non eletti (AdE - risposta 18 settembre 2025 n. 248)
Rimborsi spesa ai sottosegretari regionali non eletti: esclusa l'esenzione fiscale
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi spesa erogati ai sottosegretari regionali non eletti (AdE - risposta 18 settembre 2025 n. 248)
Nel caso di specie, una Regione ha interpellato l'Agenzia delle Entrate per sapere se il regime agevolativo di cui all'art. 52, co. 1, lett. b), del TUIR sia applicabile anche ai rimborsi spesa corrisposti ai sottosegretari regionali nominati dal Presidente della Giunta tra soggetti che non rivestono la qualifica di consiglieri regionali.
In primo luogo, l'Agenzia richiama l'art. 50, co. 1, lett. g), del TUIR, il quale stabilisce che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra l'altro, le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 105, 114 e 135 della Costituzione e alla L 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni.
In forza del rinvio contenuto nell'art. 52, co. 1, del TUIR, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni previste per i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del medesimo Testo unico, salvo quanto espressamente previsto, per i redditi assimilati in esame, nell'art. 52, co. 2, lett. b. Tale ultima disposizione prevede che ai fini della determinazione delle indennità in questione, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni costituzionali sopra richiamate, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.
Con riferimento all'ambito applicativo dell'art. 50, co. 1, lett. g), del TUIR, la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/1997 ha confermato che le retribuzioni connesse alla carica di assessore regionale devono essere assoggettate a tassazione quali redditi di lavoro dipendente. Inoltre, la stessa circolare precisa che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità per i consiglieri regionali, e non anche quelle dovute a componenti non eletti, quali ad esempio, gli assessori regionali o i sottosegretari regionali. Al contrario, la risoluzione 9 dicembre 2010, n. 126/E, chiarisce che le somme attribuite al difensore civico, nonostante la carica sia nella maggior parte delle ipotesi elettiva, non possono essere inquadrate tra quelle previste dall'art. 50, co. 1, lett. g). Pertanto, al difensore civico a titolo di rimborso spese non è applicabile il trattamento di esenzione previsto dall'art. 52, co. 1, lett. b, per i rimborsi erogati ai titolari di cariche elettive.
Alla luce della normativa e della prassi sopra richiamata, appare evidente che il riferimento alle funzioni di cui all'artt. 114 della Costituzione deve intendersi inscindibilmente collegato all'esercizio di cariche elettive, con la conseguente inclusione, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, delle sole indennità percepite da coloro che svolgono tali funzioni in virtù di una carica elettiva.
Nel caso specifico del comparto regionale, ciò comporta che sono riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente solo le indennità corrisposte ai consiglieri regionali, in quanto svolgono le funzioni di cui all'art. 114 della Costituzione e rivestono una carica elettiva, e non anche le indennità corrisposte ad altri componenti di organi regionali, la cui investitura non discende da una carica elettiva, ma da una nomina.
Al riguardo, occorre rilevare che, sebbene il sottosegretario regionale non consigliere sia nominato, su base fiduciaria, dal Presidente della Giunta per essere coadiuvato nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato e nell'ambito delle sue funzioni, lo stesso non rientra tra le cariche elettive tassativamente individuate dall'art. 50, co. 1, lett. g). Ne consegue che, alle somme corrisposte ai sottosegretari non consiglieri regionali a titolo di rimborso spese, non è applicabile il regime di esclusione dalla formazione del reddito previsto dall'art. 52, co. 1, lett. b), del Tuir per i rimborsi erogati ai titolari di cariche elettive.
Infine, riguardo alla circostanza che, per effetto del diverso trattamento fiscale, i sottosegretari non consiglieri conseguano somme di importo inferiore rispetto a quelle percepite dai consiglieri, si fa presente che l'art. 52, co. 1, lett. b), avendo carattere agevolativo, non è estensibile a fattispecie diverse da quelle normativamente previste.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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