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Contratti di ricerca e incarchi post-doc: obblighi contributivi
L'Istituto fornisce indicazioni operative in ordine agli obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei contratti di ricerca e dei contratti per incarichi post-doc (INPS - circolare 11 settembre 2025 n. 125)
Contratti di ricerca e incarchi post-doc: obblighi contributivi
L'Istituto fornisce indicazioni operative in ordine agli obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei contratti di ricerca e dei contratti per incarichi post-doc (INPS - circolare 11 settembre 2025 n. 125)
Il novellato articolo 22, comma 1, della L n. 240/2010 dispone che i contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, possono essere stipulati, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:
- università;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.
Tali istituzioni disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca attraverso bandi di selezione che contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e al trattamento economico e previdenziale.
I soggetti che possono concorrere alla selezione sono esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottorato di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, a esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle citate istituzioni stipulanti, nonchè di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della L n. 240/2010. Inoltre, possono accedere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, a condizione che conseguano il titolo entro i sei mesi successivi dalla data di pubblicazione del bando di selezione.
Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alla selezione anche a soggetti che, pure in assenza dei titoli citati, sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, resta fermo che i titoli di cui al comma 4 del citato articolo 22 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in considerazione delle specifiche esigenze sottese agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In ogni caso, la durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del Contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa.
L'importo del singolo Contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
A tale fine, in data 18 marzo 2025 è stato sottoscritto il "Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010", in attuazione dell'articolo 178, comma 1, lettera g), rubricato "Sequenze contrattuali", del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021.
L'articolo 1, comma 3, del citato Contratto, richiamando l'articolo 22, comma 6, della L n. 240/2010, che demanda alla contrattazione collettiva esclusivamente l'individuazione dell'importo del Contratto di ricerca, dispone che alla figura del contrattista di ricerca non si estendono automaticamente tutte le altre norme contrattuali previste dal citato CCNL del 18 gennaio 2024, nonchè dagli altri CCNL del comparto o dell'area Istruzione e ricerca o di altri comparti o aree in essi confluite.
Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e per il dipendente in servizio presso Amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l'obbligo di contribuzione in capo all'Amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.
L'articolo 22-bis, comma 1, della L n. 240/2010, dispone che possono essere stipulati contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
I soggetti abilitati all'attivazione dei contratti post-doc sono gli stessi che possono stipulare i contratti di ricerca, ossia:
- università;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.
La stipula di tali contratti è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonchè di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. Le istituzioni sopra individuate disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc. Il bando di selezione contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dalle citate istituzioni stipulanti, nonchè coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della medesima L n. 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 36/2022. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi in argomento anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti in questione con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Viene previsto che tali termini massimi siano derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata di tali rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa.
Per l'incarico post-doc è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonchè con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Inoltre, per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l'obbligo di contribuzione in capo all'Amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.
I datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca e i contratti denominati incarichi post-doc sono tenuti all'assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi. Al fine di determinare il carico contributivo si rinvia, pertanto, alle regole generali che disciplinano i relativi obblighi e, in particolare, in ragione dell'inquadramento previdenziale previsto per il datore di lavoro e della qualifica del lavoratore.
Con specifico riferimento alle PA, le stesse sono tenute a ottemperare agli obblighi contributivi relativi alle Casse e ai Fondi di riferimento delle medesime ai fini dell'invalidità, della vecchia e ai superstiti (IVS), ad esempio, CPDEL, CTPS, CPS e FPLD, ai Fondi della Gestione pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l'erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP, ove iscritte.
Le medesime sono, inoltre, tenute al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all'1,31% e il contributo integrativo pari allo 0,30% destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua). Non è dovuto il contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile.
Ai fini del versamento della contribuzione NASpI, le PA che non sono titolari di una matricola "DM" devono richiederne l'apertura per gli adempimenti informativi e contributivi verso l'INPS.
I periodi di vigenza del contratto di ricerca devono essere dichiarati mensilmente tramite le modalità in uso per il flusso Uniemens-ListaPosPA, utilizzando il codice <Tipo Impiego> appositamente previsto "52", avente il significato di "Contratti di ricerca - art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240".
L'amministrazione pubblica che pone in aspettativa il lavoratore che ha stipulato il contratto di ricerca con una delle istituzioni previste dall'articolo 22, comma 1, della L n. 240/2010 deve valorizzare nell'ultimo periodo precedente l'aspettativa lo specifico codice cessazione "63", avente il significato di "Aspettativa contratti di ricerca - art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240".
I periodi di vigenza degli incarichi post-doc devono essere dichiarati mensilmente tramite le modalità in uso per il flusso Uniemens- ListaPosPA, utilizzando il codice <Tipo Impiego> appositamente previsto "53", avente il significato di "Incarichi post-doc - art.22-bis della legge 30 dicembre 2010, n.240".
I lavoratori interessati dai contratti in parola devono essere esposti nel flusso Uniemens con le medesime modalità in uso utilizzate per la denuncia dei lavoratori a tempo determinato in forza presso i datori di lavoro sopra elencati.
di Francesca Esposito
Fonte normativa