mercoledì, 10 settembre 2025 | 17:40

Auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti

I chiarimenti del Fisco sulle ricariche delle autovetture presso colonnine pubbliche (AdE – risposta 10 settembre 2025 n. 237)

Auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti

I chiarimenti del Fisco sulle ricariche delle autovetture presso colonnine pubbliche (AdE – risposta 10 settembre 2025 n. 237)

Nella fattispecie esaminata dall'Agenzia delle Entrate la Società istante rappresenta di voler rinnovare il proprio parco autovetture, introducendo anche veicoli a sola trazione elettrica e veicoli ibridi plug-in. Il parco auto aziendale è composto unicamente da veicoli dotati di motore a combustione e la politica aziendale di assegnazione delle autovetture ad uso promiscuo prevede, per i soli dirigenti aziendali assegnatari di veicoli, il mantenimento a carico della Società delle spese sostenute per il rifornimento di carburante, anche per l'uso privato del mezzo, ma entro un determinato limite annuo.

Tali spese sono sostenute dall'Istante mediante l'assegnazione ai dirigenti di una card, unico strumento utilizzabile per il rifornimento del veicolo.

La Società considera il valore corrispondente al rifornimento di carburante esente, ai fini fiscali e contributivi, in quanto detto valore risulta compreso nel valore convenzionale ACI sottoposto a tassazione. In caso di superamento del suddetto limite, la Società richiede ai dirigenti il pagamento del carburante impiegato per l'uso privato del mezzo, emettendo apposita fattura.

Al fine di evitare disparità di trattamento ed incentivare la scelta di modelli di vetture meno inquinanti, la Società intende garantire le medesime condizioni anche ai lavoratori che optino per auto elettriche o plug-in.

Pertanto, anche i dipendenti che sceglieranno una autovettura elettrica o ibrida plug-in dal parco auto avranno a disposizione un'apposita card per ricaricare l'autovettura presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla Società.

Ciascun dipendente sarà inoltre tenuto a comunicare alla Società i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private. Superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la Società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all'uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito.

Al fine di determinare il valore corrispondente, l'istante utilizzerà la seguente formula: Costo chilometrico = costo totale sostenuto per il rifornimento nel periodo di riferimento/totale chilometri percorsi dal veicolo nel periodo di riferimento.

L'istante rappresenta che sta predisponendo una bozza di policy aziendale al fine di approvarla e che, pertanto, attualmente non è disponibile alcuna documentazione ufficiale.

Ciò posto, l'istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede di sapere se la card messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica elettrica dell'autovettura, anche ai fini dell'uso privato del veicolo, non generi in capo agli stessi reddito tassabile in quanto il valore della ricarica elettrica, considerata a tutti gli effetti carburante, è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall'ACI. Ed ancora chiede se nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla Società, l'importo trattenuto allo stesso possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell'individuazione del valore del benefit tassabile, quale costo sostenuto per l'utilizzo del veicolo.

In relazione al primo quesito posto dall'Istante, l'Agenzia delle Entrate ritiene che dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.

In relazione al secondo quesito, invece, l'Agenzia fa presente che l'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir prevede una determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione e che è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle. Ne consegue, pertanto, che le somme addebitate al dipendente in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir. Ciò posto, si ritiene che eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l'uso privato del veicolo assegnato dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa