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Edilizia Industria: in Veneto, un accordo interprovinciale in materia di orario, reperibilità, mensa e trasferta
Le Parti sociali per il settore dell’Edilizia Industria territoriale di Padova, Treviso, Rovigo, Verona e Vicenza, hanno sottoscritto, il 30 giugno 2025, un accordo interprovinciale per regolamentare orario di lavoro, reperibilità, mensa, trasferta e lavori disagiati
Edilizia Industria: in Veneto, un accordo interprovinciale in materia di orario, reperibilità, mensa e trasferta
Le Parti sociali per il settore dell’Edilizia Industria territoriale di Padova, Treviso, Rovigo, Verona e Vicenza, hanno sottoscritto, il 30 giugno 2025, un accordo interprovinciale per regolamentare orario di lavoro, reperibilità, mensa, trasferta e lavori disagiati
In data 30 giugno 2025 l’Ance e le OO.SS. territoriali per il settore dell’Edilizia Industria di Padova, Treviso, Rovigo, Verona e Vicenza, hanno sottoscritto un accordo interprovinciale per disciplinare l’orario di lavoro, la reperibilità, la mensa, la trasferta e le maggiorazioni per lavori disagiati
Orario di lavoro operai ed impiegati
L'orario normale contrattuale di lavoro nel territorio delle province di Padova, Treviso, Vicenza, Verona e Rovigo per gli operai di produzione, per gli impiegati di cantiere e per gli altri impiegati è di 40 ore settimanali di media annua.
Per ragioni produttive le imprese possono adottare, anche individualmente o per singoli cantieri, orari multiperiodali e cioè programmare, in un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi, orari settimanali superiori e inferiori a 40 ore, di norma articolati su cinque giorni alla settimana, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, a condizione che la media corrisponda alle 40 ore settimanali riferibile al periodo stesso. In caso di organizzazione multiperiodale dell'orario di lavoro, costituisce straordinario ogni ora di lavoro effettuata oltre l'orario programmato settimanale, salvo l’istituzione della Banca ore.
Infatti, le imprese previo accordo con le RSU o, in assenza di queste, con le OO.SS. territoriali, potranno convenire l'istituzione di regimi di banca ore nella quale confluiscono tutte le ore di straordinario prestate ai fini della possibilità di fruizione di permessi compensativi retribuiti. Per tali ore accantonate è riconosciuta la corresponsione nel periodo di paga della sola maggiorazione del 15%. Resta fermo che il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 25 ore annuali.
I permessi compensativi saranno retribuiti come orario ordinario di lavoro e fruiti a richiesta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
Le imprese, previo accordo con le RSU o, in assenza di queste, con le OO.SS. territoriali, potranno convenire che i permessi compensativi retribuiti possano essere utilizzati al fine di evitare o contenere il ricorso alla sola CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria).
I permessi compensativi retribuiti maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno civile (1° gennaio -31 dicembre) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
I quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese di superare l'orario normale di 40 ore settimanali, sono di norma i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre, salvo diversa comunicazione aziendale.
In tali mesi, gli operai e gli impiegati di cantiere, su richiesta preventiva dell'impresa da effettuarsi con un preavviso di norma di 72 ore, salvo casi di urgenza, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali fino ad un massimo di 5 ore settimanali. Per tali prestazioni eccedenti, fermo restando il carattere ordinario del lavoro, sono dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno.
L’indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, è fissata, a decorrere dal 1° ottobre 2017 nelle seguenti misure giornaliere:
Compenso giornaliero | ||
16 ore giorno lavorato | 24 ore giorno libero | 24 ore giorno festivo |
€ 7,00 | € 9,00 | € 12,00 |
In caso di disponibilità alla reperibilità, l'azienda adotta criteri di rotazione del personale.
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva, per periodo seguente e consecutivo eccedente la settimana, l'indennità sopra riportata verrà maggiorata del 30%.
Il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per intervenire nel luogo in cui è chiamato.
Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari alla normale retribuzione, oltre il rimborso delle eventuali spese per l'utilizzo del mezzo proprio in ragione di € 0,50 per ogni chilometro percorso e con esclusione di qualsiasi indennità o diaria di trasferta, fermo restando la non computabilità del tempo di guida e del tempo di viaggio ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.
Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordate riposi compensativi.
Resta fermo che, dalla fine dell'intervento lavorativo effettuato a seguito della chiamata, decorrerà un nuovo periodo di 11 ore di riposo giornaliero continuativo ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 66/2003.
L'indennità di reperibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo, perché la quantificazione di detta indennità è stata effettuata dalle parti in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza. Pertanto, essa non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Agli operai, agli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri ed agli autisti è assicurato un pasto caldo.
Il pasto può essere fornito sia direttamente da parte del datore di lavoro con organizzazione di mensa interna in cantiere che da terzi presso il cantiere, ovvero presso punti di ristoro, anche attraverso convenzioni con pubblici esercizi.
L'azienda concorre alle spese dello stesso in misura non superiore a 14,00 € giornaliere, fermi restando i trattamenti di miglior favore accordati dall'azienda.
Ove il pasto non possa essere fornito nelle forme di cui sopra, troveranno applicazione:
- per gli operai in trasferta delle province di Verona e Rovigo, i trattamenti previsti dalle intese territoriali già in essere;
- per gli operai in trasferta delle province di Padova, Treviso e Vicenza, le indennità giornaliere di trasferta maggiorate previste dall’art. 5 del CCTI 5 ottobre 2017;
- per gli operai non in trasferta, per gli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri e per gli autisti, l'indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto in forma elettronica di pari importo, elevabile fino a € 8,00
La presente disciplina troverà applicazione, a decorrere dal 1° febbraio 2026.
Con decorrenza 1° febbraio 2026 gli importi attualmente in vigore dei trattamenti di trasferta in essere nelle province di Padova, Treviso, Verona e Vicenza saranno incrementati per ciascuna delle fasce chilometriche di Euro 0,50;
Sempre con decorrenza 1° febbraio 2026 gli importi attualmente in vigore dei trattamenti di trasferta in essere nella provincia di Rovigo saranno incrementati per ciascuna delle fasce chilometriche di Euro 1,00.
Indennità Montagna
- da 1.300 m s.l.m. a 1800 m s.l.m.: maggiorazione 7%;
- da 1.801 m s.l.m. a 2000 m s.l.m.: maggiorazione 10%;
- da 2.001 m s.l.m. a oltre maggiorazione: 20%.
Lavori in galleria
- Perforazione: maggiorazione 46%
- Opere murarie: maggiorazione 26%
- Manutenzione ordinaria: maggiorazione 18%
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale