(inquery)
Rimborso spese: escluso il licenziamento se la richiesta è irregolare
E' escluso l'elemento della fraudolenza e dell'induzione in errore laddove si è in presenza di un sistema informatico aziendale automatizzato che agevola i rimborsi (Cassazione - ordinanza 12 agosto 2025 n. 23189, sez. lav.)
Rimborso spese: escluso il licenziamento se la richiesta è irregolare
E' escluso l'elemento della fraudolenza e dell'induzione in errore laddove si è in presenza di un sistema informatico aziendale automatizzato che agevola i rimborsi (Cassazione - ordinanza 12 agosto 2025 n. 23189, sez. lav.)
Nella specie, il Tribunale di primo grado aveva dichiarato insussistente gli estremi della giusta causa e del giustificato motivo del licenziamento di una lavoratrice, condannando la società datrice al pagamento dell'indennità di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. In particolare, la lavoratrice, assunta come operaia dal 24 marzo 2021, era stata licenziata il 23 febbraio 2022 per aver ricevuto un rimborso spese ritenuto parzialmente indebito, in relazione ad una trasferta durata 1 mese.
In appello, la Corte aveva ritenuto, invece, la sussistenza del fatto contestato per avere la lavoratrice richiesto attraverso il portale aziendale l'accredito a titolo di rimborso di spese di trasferta non autorizzabili in quanto non connesse alla prestazione di lavoro in base alla policy aziendale. Nel caso, le veniva contestato che tali somme non fossero rimborsabili in quanto riconducibili a cibo e vestiario o a spese non documentate per le quali la ricorrente si era limitata a produrre la ricevuta della carta di credito utilizzata.
Secondo la Corte, a fronte della contestazione della società sulla non rimborsabilità delle medesime spese, sarebbe spettato alla lavoratrice allegare specificamente e provare l'inerenza di tali spese alla trasferta, allegazione e prova che non era stata fornita. Il fatto inoltre - secondo i Giudici - era connotato dalla massima gravità posto che allo scopo rilevava non solo l'ammontare del rimborso indebito, ma il fatto che la condotta, per la sua portata oggettiva e soggettiva, era espressiva della negazione dell'elemento fiduciario, in modo tale da porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto la lavoratrice aveva ottenuto il rimborso delle spese utilizzando un sistema informatico aziendale automatizzato che agevolava i rimborsi , in quanto il controllo cartolare avveniva ex post.
Si trattava di un grave comportamento, perché mirava ad ottenere un indebito rimborso, sfruttando le procedure automatizzate predisposte dalla società; non poteva, quindi, applicarsi la sanzione conservativa prevista dal CCNL di settore.
La decisione della Suprema Corte
Secondo i Giudici della Cassazione, la sentenza oggetto di impugnazione viola il principio di proporzionalità, avendo individuato gli estremi della giusta causa di licenziamento in violazione delle norme indicate ed attraverso un accertamento sostanzialmente in malam partem, laddove ha negato che il comportamento della ricorrente (una operaia senza precedenti disciplinari di sorta) fosse riconducibile alla fattispecie del mancato rispetto delle direttive aziendali in materia di rimborsi, punibile con sanzione conservativa, sostenendo per contro che il comportamento oggetto del giudizio fosse paragonabile addirittura all'ipotesi del furto punito con il licenziamento.
L'assimilazione operata dai Giudici di appello è però errata ed incongrua - continuano gli Ermellini - posto che la lavoratrice si è limitata ad avanzare la richiesta di rimborso delle spese seguendo la procedura prescritta ed allegando i giustificativi che dovevano essere controllati dal datore di lavoro, che poteva anche non ritenerli suscettibili di alcun rimborso. Anche laddove la ricorrente, per alcune spese, si era limitata a presentare le ricevute della carta di credito senza gli scontrini, il sistema di controllo aziendale avrebbe potuto rilevare l'irregolarità della richiesta, la mancanza della giustificazione e negare a valle il rimborso.
In ogni caso, è illegittimo rapportare la richiesta di rimborso al datore alla fattispecie di furto, prevista e punita dal codice penale, in cui l'autore agisce contro la volontà e senza alcuna collaborazione del soggetto passivo del reato.
La mancanza degli scontrini e la non inerenza di alcuni rimborsi appare piuttosto riconducibile ad una irregolarità della richiesta rispetto alla policy aziendale, non ad un furto, né ad una frode e nemmeno ad un abuso.
La lavoratrice, come detto, sul piano della condotta si è limitata a fare la richiesta, osservando le procedure automatizzate previste che comportavano un controllo sulla debenza di ciascuna spesa, tanto che alla stessa è stata in seguito richiesta la restituzione delle somme ritenute indebite, che ha prontamente restituito.
Alla luce delle suddette osservazioni, la Cassazione conclude che, nella specie, manca l'elemento della fraudolenza e dell'induzione in errore perché non è stata alterata alcuna rappresentazione della realtà; sono stati prodotti scontrini reali e dove mancavano gli scontrini (e sono state utilizzate soltanto le ricevute dalla carta di credito) si configurava una mera irregolarità rispetto alla procedura prevista. Soprattutto la dipendente non si è sottratta ad alcun controllo. Che, poi, detto controllo sia stato poi eseguito a distanza di 5 mesi dalla richiesta e non prima (o immediatamente dopo la richiesta di rimborso) non può essere imputato alla ricorrente.
di Francesca Esposito
Fonte normativa